Art. 51.
                          Norma finanziaria
 
  1.  All'onere di lire 28.900 milioni per l'esercizio 1997 derivante
dalle autorizzazioni di spesa relative agli articoli 6, 7, 8, 9,  10,
11 e 12 si provvede per lire 16.000 milioni con le disponibilita' del
capitolo  33708  e  per lire 12.900 milioni con le disponibilita' del
capitolo 33709.
  2.  La  restante  disponibilita'  dei  capitoli  di  cui  al  comma
precedente  sara'  utilizzata  per  far  fronte  agli oneri derivanti
dall'articolo 20.
  3. Gli oneri di lire 59.800 milioni derivanti dai medesimi articoli
e ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.
  4. Agli oneri ricadenti nel biennio successivo all'esercizio  1999,
previsti complessivamente in lire 99.600 milioni, si provvede a norma
dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
  5.  All'onere  di  lire  500  milioni  derivante  dall'applicazione
dell'articolo 48 e ricadente nell'esercizio finanziario  1997  si  fa
fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 55937 del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
  6. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.
  7.  Ai  sensi  del  comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 lire 500 milioni della spesa prevista nell'esercizio
finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della  legge  regionale  15
maggio  1986,  n.  24  e  successive  modifiche ed integrazioni (cap.
55937) sono poste a carico del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
148,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle
economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni  statali
relative all'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
  8.  In  relazione  a quanto disposto nel comma 7 nel bilancio della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le
seguenti variazioni:
 
                                Spesa
 
  Capitolo 55945: spese per  la  realizzazione  di  lotti  funzionali
della  rete  di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n.  24
(Interventi dello Stato); legge regionale n. 6/97, articolo 9;  legge
n. 662/1996, articolo 1, comma 148 (+500 milioni).
 
              Assessorato regionale bilancio e finanze
 
  Capitolo  60795:  fondo  per  la riutilizzazione, in interventi nel
settore in cui erano  originariamente  destinati,  delle  somme  gia'
assegnate  dallo  Stato  alla  Regione, ecc. (Interventi dello Stato)
(-500 milioni).