Art. 51. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 28.900 milioni per l'esercizio 1997 derivante dalle autorizzazioni di spesa relative agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si provvede per lire 16.000 milioni con le disponibilita' del capitolo 33708 e per lire 12.900 milioni con le disponibilita' del capitolo 33709. 2. La restante disponibilita' dei capitoli di cui al comma precedente sara' utilizzata per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 20. 3. Gli oneri di lire 59.800 milioni derivanti dai medesimi articoli e ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001. 4. Agli oneri ricadenti nel biennio successivo all'esercizio 1999, previsti complessivamente in lire 99.600 milioni, si provvede a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. 5. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 48 e ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 6. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001. 7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 lire 500 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937) sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative all'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 8. In relazione a quanto disposto nel comma 7 nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni: Spesa Capitolo 55945: spese per la realizzazione di lotti funzionali della rete di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato); legge regionale n. 6/97, articolo 9; legge n. 662/1996, articolo 1, comma 148 (+500 milioni). Assessorato regionale bilancio e finanze Capitolo 60795: fondo per la riutilizzazione, in interventi nel settore in cui erano originariamente destinati, delle somme gia' assegnate dallo Stato alla Regione, ecc. (Interventi dello Stato) (-500 milioni).