Art. 34. Associazioni venatorie e ambientaliste 1. Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purche' possiedano i seguenti requisiti: a) abbiano finalita' ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna nonche' tecnico-venatorie; b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a seguito di istanza presentata dalle associazioni venatorie corredata dai documenti relativi ai requisiti di cui al comma 1 dalle stesse posseduti, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, dispone, con proprio decreto, il riconoscimento di quelle associazioni che ne hanno diritto. Fino al nuovo riconoscimento delle associazioni venatorie che ne facciano richiesta, si intendono riconosciute quelle che all'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' ottenuto il suddetto riconoscimento. 3. Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province. 4. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio. 5. l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge, associazioni di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori, amatoriali ed ornamentali, purche' abbiano una presenza in Sicilia in almeno cinque province.