Art. 34.
               Associazioni venatorie e ambientaliste
 
  1. Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che  non
perseguano  fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in
sede regionale agli effetti della presente legge, purche'  possiedano
i seguenti requisiti:
   a)  abbiano  finalita'  ricreative  e formative, anche indirizzate
alla tutela degli ambienti naturali  ed  all'incremento  della  fauna
nonche' tecnico-venatorie;
   b)  dimostrino  di  avere  nell'ambito  della Regione un numero di
iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale  dei  cacciatori
che  abbiano  ritirato  il  tesserino regionale nell'annata venatoria
precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda  di
riconoscimento.
  2.  Entro  centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  a
seguito  di istanza presentata dalle associazioni venatorie corredata
dai documenti relativi ai requisiti di cui al comma  1  dalle  stesse
posseduti,   sentito   il  Comitato  regionale  faunistico-venatorio,
dispone,  con  proprio   decreto,   il   riconoscimento   di   quelle
associazioni che ne hanno diritto. Fino al nuovo riconoscimento delle
associazioni  venatorie  che  ne  facciano  richiesta,  si  intendono
riconosciute quelle che all'entrata in vigore  della  presente  legge
abbiano gia' ottenuto il suddetto riconoscimento.
  3.  Le  associazioni  ambientaliste sono riconosciute ai fini della
presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e
dispongono di una presenza organizzata in Sicilia  in  almeno  cinque
province.
  4.  Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,  sentito  il
Comitato regionale faunistico-venatorio.
  5.   l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste  e'
autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente  legge,
associazioni  di  produttori  e  allevatori  di  selvaggina per scopi
venatori, amatoriali ed ornamentali, purche' abbiano una presenza  in
Sicilia in almeno cinque province.