Art. 36.
                       Aiuti alle associazioni
 
  1. l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  nel
rispetto  dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p), e'
autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed  ambientaliste
riconosciute  sovvenzioni  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di cui
all'articolo 6 e di altri  connessi  alla  salvaguardia  della  fauna
selvatica  e  degli  habitat  naturali.  Le  somme  stanziate  per le
sovvenzioni gravanti sul bilancio della Regione sono ripartite  nella
misura  del  70  per  cento  alle associazioni venatorie e del 30 per
cento  alle  associazioni  ambientaliste,  fatte  salve  le   risorse
destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.