Art. 36. Aiuti alle associazioni 1. l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p), e' autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6 e di altri connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali. Le somme stanziate per le sovvenzioni gravanti sul bilancio della Regione sono ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni venatorie e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste, fatte salve le risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.