Art. 38.
      Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti
 
  1.  Sono  centri privati di produzione di selvaggina organizzati in
forma di azienda agricola quelli  costituiti  da  uno  o  piu'  fondi
contigui  aventi  in  complesso una superficie non inferiore a cinque
ettari e non superiore a cinquanta ettari, opportunamente  recintati,
i  cui  proprietari  o  conduttori  ne  abbiano  o  ne  assicurino la
disponibilita' per un periodo non inferiore a 5 anni, e  destinati  a
produrre,  sia  allo  stato  naturale che in cattivita', esemplari di
fauna selvatica esistente allo  stato  libero  nel  territorio  della
Regione,  a  fini  di  ripopolamento  per  l'esercizio dell'attivita'
venatoria.
  2.  L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste   in
conformita'  al  disposto  dell'articolo  8,  comma  2, lettera e), e
dell'articolo 13, comma 1, lettera d), autorizza con proprio  decreto
l'istituzione  dei centri privati per la produzione di selvaggina per
un periodo di 5 anni salvo rinnovo alla scadenza.
  3. La gestione dei centri privati, ivi  comprese  le  modalita'  di
cattura  della  fauna  selvatica da destinare alla riproduzione, puo'
essere effettuata  dal  concessionario  in  conformita'  ad  apposito
disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste.
  4.  l'autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di
selvaggina puo'  essere  revocata  per  inadempimenti  agli  obblighi
imposti dal disciplinare di cui ai comma 3.
  5.  Nei  centri  privati  di  produzione  di  selvaggina e' vietato
l'esercizio venatorio.
  6.  l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  su
richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per
il  tramite  della  ripartizione  faunistico-venatoria competente per
territorio, puo' autorizzare l'esercizio di attivita' di  allevamento
di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
  7.  Gli  allevamenti  a  scopo  di  ripopolamento devono riguardare
superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari.
  8. Gli allevamenti per la produzione di fauna a  scopo  alimentare,
sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri all'uopo
dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica.
  9.  l'Assessore  regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza
con proprio decreto l'allevamento  di  fauna  selvatica  autoctona  a
scopo  amatoriale  ed ornamentale, di cui all'articolo 17 della legge
11 febbraio 1992, n. 157. Le superfici e le strutture da destinare  a
tale  tipo  di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle
specie che si intendono  allevare.  Il  comparto  sara'  normato  dal
disciplinare  adottato  dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste
nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8-bis,
cosi' come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.