Art. 38. Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti 1. Sono centri privati di produzione di selvaggina organizzati in forma di azienda agricola quelli costituiti da uno o piu' fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non superiore a cinquanta ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilita' per un periodo non inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato naturale che in cattivita', esemplari di fauna selvatica esistente allo stato libero nel territorio della Regione, a fini di ripopolamento per l'esercizio dell'attivita' venatoria. 2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in conformita' al disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera e), e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), autorizza con proprio decreto l'istituzione dei centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di 5 anni salvo rinnovo alla scadenza. 3. La gestione dei centri privati, ivi comprese le modalita' di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, puo' essere effettuata dal concessionario in conformita' ad apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 4. l'autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di selvaggina puo' essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui ai comma 3. 5. Nei centri privati di produzione di selvaggina e' vietato l'esercizio venatorio. 6. l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per il tramite della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, puo' autorizzare l'esercizio di attivita' di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. 7. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono riguardare superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari. 8. Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri all'uopo dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica. 9. l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sara' normato dal disciplinare adottato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8-bis, cosi' come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.