Art. 39. Ripopolamento 1. Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o, sotto il controllo delle stesse, in armonia con il piano regionale faunistico-venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono all'immissione della fauna in relazione ai programmi di cui all'articolo 10. La quantita' di fauna selvatica proveniente da centri privati di produzione o da allevamenti non puo' superare il 50 per cento del totale della fauna immessa, ove la differenza sia disponibile nel centro pubblico. 2. Le operazioni di ripopolamento sono corredate da apposito verbale sottoscritto dal responsabile incaricato dalla ripartizione faunistico-venatoria. 3. L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia pure a scopo di ripopolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse. 4. La sanzione massima di cui al comma 3 viene raddoppiata nel caso di introduzione nel territorio siciliano di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio.