Art. 39.
                            Ripopolamento
 
  1. Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve
essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o, sotto il
controllo  delle  stesse,  in  armonia   con   il   piano   regionale
faunistico-venatorio.  Nelle more della redazione ed approvazione del
piano  regionale  faunistico-venatorio,  le  ripartizioni  provvedono
all'immissione   della   fauna  in  relazione  ai  programmi  di  cui
all'articolo 10. La  quantita'  di  fauna  selvatica  proveniente  da
centri privati di produzione o da allevamenti non puo' superare il 50
per  cento  del  totale  della  fauna  immessa, ove la differenza sia
disponibile nel centro pubblico.
  2. Le  operazioni  di  ripopolamento  sono  corredate  da  apposito
verbale  sottoscritto  dal responsabile incaricato dalla ripartizione
faunistico-venatoria.
  3. L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia pure a scopo
di   ripopolamento,   comporta    l'applicazione    della    sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto
di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia
interesse.
  4. La sanzione massima di cui al comma 3 viene raddoppiata nel caso
di  introduzione  nel  territorio  siciliano di fauna non ammessa dal
piano regionale faunistico venatorio.