Art. 40.
                                Aiuti
 
  1. Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende
che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente
per finalita'  di  osservazione,  studio  e  fruizione  turistica  ed
ambientale   ed   ai  centri  di  produzione  di  selvaggina  e  agli
allevamenti a  scopo  di  ripopolamento,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie   previste   all'articolo  51,  possono  essere  concessi
contributi sulle spese documentate sostenute per:
   a) il miglioramento o la realizzazione delle strutture;
   b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;
   c)  l'acquisto  di  riproduttori  e  attrezzature  occorrenti  per
l'allevamento;
   d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare
le  finalita'  perseguite,  ove  non  ammessa ad altri aiuti ai sensi
della vigente legislazione.
  2. Il contributo, fino  ad  un  massimo  di  lire  80  milioni,  e'
concesso  nella  misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevata
al 60 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di
cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE.
A favore delle iniziative indirizzate all'allevamento della coturnice
siciliana (Alectoris graeca whitakeri) il contributo viene elevato ad
un massimo di lire 100 milioni e corrisposto nella misura del 60  per
cento della spesa ammessa.
  3.   Limitatamente   all'allevamento   della   coturnice  siciliana
(Alectoris graeca whitakeri), ai centri di produzione  di  selvaggina
ed   agli   allevamenti   a   scopo  di  ripopolamento  che  all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge abbiano gia'  impiantato,
senza   ricevere   alcun   contributo   specifico,  attrezzature  per
l'allevamento specializzato e abbiano gia' prodotto e si impegnino  a
continuare a produrre per cinque anni esemplari della specie allevata
per  i  quali venga documentata scientificamente la purezza genetica,
possono essere concessi  contributi a fondo perduto in relazione alla
stima delle spese  sostenute, fino ad un massimo di lire 20 milioni.
  4. Tutte le richieste di intervento di  cui  al  presente  articolo
vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per
territorio  che  provvede  alla relativa istruttoria nonche', entro i
limiti di competenza  previsti  dall'articolo  8,  all'impegno  della
somma  ed  alla  liquidazione  e  pagamento delle anticipazioni e dei
contributi previsti dal presente articolo.