Art. 40. Aiuti 1. Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalita' di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo 51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per: a) il miglioramento o la realizzazione delle strutture; b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni; c) l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'allevamento; d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalita' perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione. 2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, e' concesso nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevata al 60 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE. A favore delle iniziative indirizzate all'allevamento della coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri) il contributo viene elevato ad un massimo di lire 100 milioni e corrisposto nella misura del 60 per cento della spesa ammessa. 3. Limitatamente all'allevamento della coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri), ai centri di produzione di selvaggina ed agli allevamenti a scopo di ripopolamento che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' impiantato, senza ricevere alcun contributo specifico, attrezzature per l'allevamento specializzato e abbiano gia' prodotto e si impegnino a continuare a produrre per cinque anni esemplari della specie allevata per i quali venga documentata scientificamente la purezza genetica, possono essere concessi contributi a fondo perduto in relazione alla stima delle spese sostenute, fino ad un massimo di lire 20 milioni. 4. Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede alla relativa istruttoria nonche', entro i limiti di competenza previsti dall'articolo 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.