Art. 41. Zone di addestramento, allenamento e gare per cani 1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia sono individuate su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. La gestione delle zone di cui al comma 1 puo' essere affidata con decreto assessoriale ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonche' alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le zone individuate all'interno di esse. 3. Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purche' tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalita' non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5. 4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in: a) zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa; b) zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale. 5. Nelle zone A non e' consentita l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura; non e' consentito l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi consentiti dalla presente legge. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma possono svolgersi su selvaggina naturale durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio. 6. Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purche' sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione. 7. Il Presidente della Regione entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento attuativo. Sino all'emanazione del regolamento l'attivita' cinovenatoria esercitata nelle zone A e B e' disciplinata dalle ripartizioni faunistico-venatorie in conformita' a quanto previsto dal presente articolo.