Art. 41.
         Zone di addestramento, allenamento e gare per cani
 
  1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei
cani  da  caccia  sono  individuate  su  proposta  delle ripartizioni
faunistico-venatorie,  anche  su   indicazione   delle   associazioni
venatorie   riconosciute,   delle  associazioni  cinofile  legalmente
costituite e delle aziende  faunistico-venatorie  ed  agro-venatorie,
con  decreto  dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
  2. La gestione delle zone di cui al comma 1  puo'  essere  affidata
con  decreto  assessoriale  ad  associazioni venatorie riconosciute e
cinofile  legalmente  costituite,  ovvero  ad  imprenditori  agricoli
singoli  o  associati  nonche'  alle  aziende faunistico-venatorie ed
agro-venatorie per le zone individuate all'interno di esse.
  3. Le foreste demaniali  e  le  zone  di  ripopolamento  e  cattura
possono  essere  fruibili  per  le  sole  prove  dei cani da ferma su
selvaggina  naturale,  purche'   tali   prove   si   inseriscano   in
manifestazioni  a  carattere nazionale o internazionale e si svolgano
in periodi e con modalita' non arrecanti nocumento alla flora ed alla
fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui  al  comma
5.
  4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:
   a)  zona  A,  in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un
habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;
   b) zona B,  in  cui  si  riscontra  una  presenza  occasionale  ed
insignificante  di  fauna  selvatica  e  sia  comunque  costituita da
territorio      agro-silvo-pastorale      di      scarso       pregio
faunistico-ambientale.
  5.  Nelle  zone A non e' consentita l'immissione di fauna selvatica
diversa  da  quella  esistente   in   natura;   non   e'   consentito
l'abbattimento  di  qualsiasi  tipo  di  fauna,  anche se prodotta in
allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio
e nei  periodi  consentiti  dalla  presente  legge.  L'addestramento,
l'allenamento  e  le  gare  di  cani  da  ferma  possono svolgersi su
selvaggina naturale durante l'intero anno solare con  esclusione  del
periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio.
  6.  Nelle  zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le
gare e gli allenamenti di caccia  alternativa  e  l'addestramento  di
cani  con  l'impiego  e  l'abbattimento di specie animali prodotte in
allevamento,  purche'  sottoposte   a   controllo   sanitario   prima
dell'immissione.
  7.  Il  Presidente della Regione entro il termine perentorio di sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana  con  proprio
decreto un regolamento attuativo. Sino all'emanazione del regolamento
l'attivita' cinovenatoria esercitata nelle zone A e B e' disciplinata
dalle  ripartizioni  faunistico-venatorie  in  conformita'  a  quanto
previsto dal presente articolo.