Art. 19.
                       La zona socio-sanitaria
 
  1. La zona socio-sanitaria e' la sede in cui  confluiscono  i  vari
momenti   della   programmazione   delle  attivita'  sociali  gestite
dall'azienda unita' sanitaria locale, dai comuni e dalla provincia ed
e' la sede di:
   a) elaborazione e predisposizione dei piani zonali;
   b) progettazione integrata di sostegno di cui all'art. 28;
   c) progettazione dall'integrazione socio-sanitaria di cui all'art.
37;
   d) stesura dei protocolli operativi da demandare al  coordinamento
del distretto.
  2.  Nella  zona  socio-sanitaria,  quale ambito territoriale di cui
alla legge regionale n. 49/1994 e alla legge regionale n. 28/1995, si
realizza la gestione associata degli interventi sociali a  prevalente
integrazione  sanitaria  e costituisce l'ambito di associazione tra i
comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali.
  3. Ai fini delle attivita' di integrazione socio-sanitaria previste
dal  piano  sanitario  regionale  e  dal  piano  sociale   regionale,
l'articolazione  zonale della Conferenza dei sindaci, di cui all'art.
12, determina i relativi progetti, alla  cui  elaborazione  partecipa
l'azienda unita' sanitaria locale, e ne verifica l'attuazione.
  4.  La  zona  socio-sanitaria  e'  l'ambito  territoriale nel quale
l'azienda unita' sanitaria locale, tramite accordi  di  programma  ai
sensi dell'art.  14, provvede all'attuazione dei progetti adottati ai
sensi  del  comma  3  dall'articolazione  zonale della Conferenza dei
sindaci, garantendo le risorse funzionali in termini di finanziamenti
e di personale necessari per la realizzazione delle attivita'  e  per
il conseguimento degli obiettivi determinati ai sensi del comma 3.
  5.  All'attuazione  dei progetti adottati dall'articolazione zonale
della Conferenza dei sindaci  possono  provvedere  altresi'  tutti  i
comuni associati della stessa zona socio-sanitaria attraverso accordo
di programma con l'azienda unita' sanitaria locale ai sensi dell'art.
14.
  6.  La  Giunta  regionale svolge annualmente verifiche sui progetti
finalizzati di cui ai commi 3, 4 e 5, e  ne  riferisce  al  Consiglio
regionale,   anche   per   l'adozione  di  eventuali    provvedimenti
conseguenti.