Art. 19. La zona socio-sanitaria 1. La zona socio-sanitaria e' la sede in cui confluiscono i vari momenti della programmazione delle attivita' sociali gestite dall'azienda unita' sanitaria locale, dai comuni e dalla provincia ed e' la sede di: a) elaborazione e predisposizione dei piani zonali; b) progettazione integrata di sostegno di cui all'art. 28; c) progettazione dall'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 37; d) stesura dei protocolli operativi da demandare al coordinamento del distretto. 2. Nella zona socio-sanitaria, quale ambito territoriale di cui alla legge regionale n. 49/1994 e alla legge regionale n. 28/1995, si realizza la gestione associata degli interventi sociali a prevalente integrazione sanitaria e costituisce l'ambito di associazione tra i comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali. 3. Ai fini delle attivita' di integrazione socio-sanitaria previste dal piano sanitario regionale e dal piano sociale regionale, l'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci, di cui all'art. 12, determina i relativi progetti, alla cui elaborazione partecipa l'azienda unita' sanitaria locale, e ne verifica l'attuazione. 4. La zona socio-sanitaria e' l'ambito territoriale nel quale l'azienda unita' sanitaria locale, tramite accordi di programma ai sensi dell'art. 14, provvede all'attuazione dei progetti adottati ai sensi del comma 3 dall'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci, garantendo le risorse funzionali in termini di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione delle attivita' e per il conseguimento degli obiettivi determinati ai sensi del comma 3. 5. All'attuazione dei progetti adottati dall'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci possono provvedere altresi' tutti i comuni associati della stessa zona socio-sanitaria attraverso accordo di programma con l'azienda unita' sanitaria locale ai sensi dell'art. 14. 6. La Giunta regionale svolge annualmente verifiche sui progetti finalizzati di cui ai commi 3, 4 e 5, e ne riferisce al Consiglio regionale, anche per l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.