Art. 20. Il distretto socio-sanitario 1. Il distretto socio-sanitario e' la sede di organizzazione, integrazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dei comuni e delle aziende unita' sanitarie locali. 2. La gestione complessiva dell'attivita' dei servizi sanitari-sociali-assistenziali sulla base del piano zonale e' assicurata a livello del distretto di cui all'art. 3, comma 2, dalla legge regionale n. 49/1994. I servizi di assistenza sociale dei comuni e delle aziende unita' sanitarie locali garantiscono mediante il distretto la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni. 3. Ai fini della rilevazione, della valutazione e dell'organizzazione degli interventi per soddisfare i bisogni socio-sanitari emergenti nel territorio, devono essere costituiti, presso la sede del distretto, il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni sanitarie di primo livello con le prestazioni di assistenza sociale gestite dall'azienda unita' sanitaria locale e dai comuni, cui concorrono i medici di cui all'accordo collettivo nazionale per la medicina generale e la pediatria, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996. 4. Il piano zonale definisce, per le sedi distrettuali, l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali gestiti direttamente dai comuni e l'erogazione delle relative prestazioni. Il piano zonale prevede, altresi' l'informazione unica ai cittadini sulle modalita' di accesso ai servizi sanitari e sociali anche attraverso l'uso del sistema del centro unico di prenotazione (CUP). 5. Presso ogni distretto deve essere costituito l'ufficio di coordinamento di cui fanno parte il Coordinatore sanitario del distretto, il Coordinatore sociale per le attivita' sociali gestite dall'azienda unita' sanitaria locale. 6. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 1/1995, in caso di attivita' gestite direttamente dal comune, fa parte dell'ufficio di coordinamento del distretto anche il responsabile dei servizi socio-assistenziali nominato dal comune. 7. Attraverso appositi accordi di programma i comuni e le aziende unita' sanitarie locali possono concordare modalita' per individuare un unico coordinatore sociale referente per tutte le attivita' sociali con valenza sanitaria e socio-assistenziali.