Art. 20.
                    Il distretto socio-sanitario
 
  1. Il distretto  socio-sanitario  e'  la  sede  di  organizzazione,
integrazione    ed    erogazione   dei   servizi   socio-sanitari   e
socio-assistenziali dei  comuni  e  delle  aziende  unita'  sanitarie
locali.
  2.    La    gestione   complessiva   dell'attivita'   dei   servizi
sanitari-sociali-assistenziali  sulla  base  del  piano   zonale   e'
assicurata  a livello del distretto di cui all'art. 3, comma 2, dalla
legge regionale n. 49/1994.  I  servizi  di  assistenza  sociale  dei
comuni  e delle aziende unita' sanitarie locali garantiscono mediante
il distretto la proposta dei progetti  integrati  di  intervento,  la
loro  attuazione  e  la  presa  in carico degli utenti e l'erogazione
delle prestazioni.
  3.   Ai   fini   della    rilevazione,    della    valutazione    e
dell'organizzazione   degli   interventi  per  soddisfare  i  bisogni
socio-sanitari emergenti nel territorio,  devono  essere  costituiti,
presso la sede del distretto, il coordinamento e l'integrazione delle
prestazioni   sanitarie  di  primo  livello  con  le  prestazioni  di
assistenza sociale gestite dall'azienda unita' sanitaria locale e dai
comuni,  cui  concorrono  i  medici  di  cui  all'accordo  collettivo
nazionale per la medicina generale e la pediatria, nel rispetto delle
modalita'  previste  dall'art.  71  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1996.
  4.  Il  piano  zonale  definisce,   per   le   sedi   distrettuali,
l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali gestiti direttamente
dai comuni e l'erogazione delle relative prestazioni. Il piano zonale
prevede,  altresi'  l'informazione unica ai cittadini sulle modalita'
di accesso ai servizi sanitari e sociali anche attraverso  l'uso  del
sistema del centro unico di prenotazione (CUP).
  5.  Presso  ogni  distretto  deve  essere  costituito  l'ufficio di
coordinamento di  cui  fanno  parte  il  Coordinatore  sanitario  del
distretto,  il  Coordinatore sociale per le attivita' sociali gestite
dall'azienda unita' sanitaria locale.
  6. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4,  della  legge
regionale  n.  1/1995,  in caso di attivita' gestite direttamente dal
comune, fa parte dell'ufficio di coordinamento del distretto anche il
responsabile dei servizi socio-assistenziali nominato dal comune.
  7.  Attraverso  appositi accordi di programma i comuni e le aziende
unita' sanitarie locali possono concordare modalita' per  individuare
un  unico  coordinatore  sociale  referente  per  tutte  le attivita'
sociali con valenza sanitaria e socio-assistenziali.