Art. 21.
     Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
 
  1. Nell'ambito della programmazione dei comuni e del  coordinamento
da  essi  svolto  sul  territorio,  sono  definiti  il  concorso e il
coinvolgimento delle IPAB per l'integrazione  delle  funzioni  e  per
l'utilizzo   delle   risorse   umane,   patrimoniali   e  strumentali
finalizzate  all'erogazione  di   servizi   socio-assistenziali.   Le
funzioni  e  le  risorse  delle IPAB, svolte e utilizzate nell'ambito
della loro autonomia  organizzativa  e  statutaria,  concorrono  alla
gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi
che corrispondono alle necessita' dei comuni.
  2.  Tutte  le  funzioni  amministrative di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  15  gennaio
1972, n. 9 concernenti le IPAB, gia' disciplinate con legge 17 luglio
1890,  n.  6972,  e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
con relativi  regolamenti  di  esecuzione,  ad  eccezione  di  quelle
indicate  al  successivo  comma  5,  sono  delegate ai comuni nel cui
territorio ha sede l'Istituzione. In particolare,  sono  delegate  le
funzioni  concernenti  la  vigilanza  ispettiva, il coordinamento, la
sospensione o  lo  scioglimento  di  amministrazioni,  la  nomina  di
commissari,  le  modifiche  statutarie  escluse  quelle  indicate  al
successivo comma 4.
  3. I comuni esercitano la  delega,  ai  sensi  dell'art.  65  dello
Statuto  della Regione e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77,
attenendosi ai seguenti indirizzi:
   a)  i  provvedimenti  saranno  diretti  a  prevenire  e   superare
l'isolamento  e  l'emarginazione della persona ammessa a fruire delle
prestazioni;
   b) sara' assicurato il coordinamento dell'attivita' degli  enti  e
l'adattamento  degli statuti alla disciplina contenuta nella presente
legge;
   c) sara' assicurato il coordinamento degli interventi svolti dalle
IPAB con gli interventi sociali e sanitari attuati nel territorio;
   d) i servizi delle IPAB saranno organizzati in modo da  assicurare
la  loro  apertura  a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro
gestione;
   e) saranno favorite la riconversione e l'utilizzazione dei servizi
e del patrimonio delle IPAB, secondo  le  finalita'  e  le  modalita'
d'intervento previste dalla presente legge.
  4.   Sono   esercitate   direttamente  dalla  Regione  le  funzioni
disciplinate con legge n. 6972/1890  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   nonche'  con  i  relativi  regolamenti  d'esecuzione,
concernenti  il  raggruppamento,   le   fusioni,   le   modificazioni
statutarie  relative alla mutazione dei fini ed alla composizione dei
consigli di amministrazione, le estinzioni.    I  provvedimenti  sono
adottati con deliberazione del Consiglio regionale.
  5.  La  Regione  esercita comunque il potere di iniziativa previsto
dall'art. 62 della legge n. 6972/1890. Tale funzione e' di competenza
della Giunta regionale.
  6. E' fatto divieto agli organi amministrativi  delle  IPAB  aventi
sede  nel  territorio  regionale  di  compiere  atti  di alienazione,
trasformazione di beni immobili o di titoli, o di costituire  diritti
reali  sugli stessi, di stipulare contratti di locazione o di affitto
di durata superiore  a  quella  minima  prevista  dalla  legislazione
vigente. Sono escluse dal vincolo le servitu' e le espropriazioni per
cause di pubblico interesse.
  7.  In  deroga al divieto di cui al comma 6 e secondo le competenze
previste dai rispettivi statuti, i comuni ove la IPAB ha sede legale,
acquisito il parere obbligatorio dei comuni nei quali sono situati  i
beni immobili, possono rilasciare specifica autorizzazione al fine di
garantire  servizi essenziali alla continuita' operativa dell'ente ed
alla realizzazione di programmi di pubblico  interesse  afferenti  la
sfera  dei  servizi  sociali.  L'autorizzazione  e' rilasciata previo
accertamento dello stato di  effettivo  funzionamento  della  IPAB  e
della situazione patrimoniale.
  8.  Gli organi amministrativi delle IPAB aventi sede nel territorio
regionale, per l'istituzione di nuovi servizi e per l'adozione  delle
piante   organiche  del  personale,  devono  richiedere  la  relativa
autorizzazione al comune ove la IPAB ha la sede  legale.  Il  comune,
acquisito  il  parere  dei  comuni nei quali sono svolte le attivita'
prevalenti, rilascia specifiche autorizzazioni al fine  di  garantire
servizi  essenziali  alla  continuita'  operativa  dell'ente  ed alla
realizzazione di programmi di pubblico interesse afferenti  la  sfera
dei  servizi  sociali.  Lo  stato  di organizzazione dei servizi e le
piante organiche vigenti  delle  IPAB  devono  essere  comunicate  al
comune   per  la  loro  eventuale  approvazione  entro  e  non  oltre
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge.  Fino all'approvazione delle piante organiche e dello stato di
organizzazione dei servizi, e' fatto divieto alle  IPAB  di  assumere
nuovo  personale e di istituire nuovi servizi.  L'assunzione di nuovo
personale  nell'ambito  dei  posti  previsti  nelle  vigenti   piante
organiche   non  e'  soggetta  ad  autorizzazione  nei  limiti  degli
stanziamenti approvati e delle accertate disponibilita' di  bilancio.
Le  nuove  assunzioni e lo stato delle piante organiche devono essere
comunque comunicate annualmente al comune per le opportune verifiche.
  9. Gli organi amministrativi delle IPAB  nominano  un  collegio  di
revisori  composto  da  tre  membri,  di  cui almeno uno nominato dal
comune in cui ha sede l'istituzione, se il bilancio dell'ente  supera
come  importo  complessivo  il  valore di quattromiliardi. Gli organi
predetti nominano un solo revisore se il  bilancio  e'  inferiore  al
valore di quattro miliardi, ma superiore a un miliardo.
  10.  I  revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale
dei revisori contabili. I comuni competenti per sede  legale  possono
proporre  ai  consigli di amministrazione di adottare il collegio dei
revisori operante per i comuni stessi.
  11. Il controllo dei revisori contabili sull'attivita'  della  IPAB
si  esercita  attraverso  l'accesso  agli atti e documenti, nonche' a
mezzo  di  un'attivita'  di  collaborazione  con  il   consiglio   di
amministrazione dell'istituzione, al fine di garantire la regolarita'
contabile  e  finanziaria della gestione dell'ente. Essi redigono una
relazione sul conto consuntivo, nella quale sono tenuti ad  esprimere
rilievi  e  proposte  tendenti  a conseguire una migliore efficienza,
produttivita' ed economicita' della gestione.
  12. Il controllo sugli atti e' esercitato dal Comitato regionale di
controllo a norma dell'art. 50 della legge regionale 7  luglio  1992,
n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.
  13. La procedura per l'estinzione delle IPAB e' quella disciplinata
dalla legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96.
  14.  Gli  statuti delle IPAB possono prevedere un compenso a favore
dei componenti  gli  organi  di  amministrazione  in  relazione  alla
dimensione delle loro attivita' istituzionali.