Art. 28. Autorizzazione di ricerca 1. La ricerca e' consentita solo su aree esterne agli ambiti estrattivi e al fine di individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche. Qualora la ricerca abbia per oggetto pietre ornamentali da taglio puo' essere consentita anche all'interno degli ambiti estrattivi. 2. Chi voglia accedere ad aree altrui per effettuare ricerche di giacimenti non utilizzati deve chiederne autorizzazione al comune competente per territorio. 3. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 "Espropriazioni per causa di utilita' pubblica". 4. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca. 5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo compete alla Regione ed e' subordinato al deposito presso la tesoreria del comune di una cauzione commisurata ai danni presunti derivanti dai lavori di ricerca ed alla presentazione di un piano di ricerca completo di relazione tecnica e ipotesi di investimento.