Art. 28.
                      Autorizzazione di ricerca
 
  1.  La  ricerca  e'  consentita  solo  su  aree esterne agli ambiti
estrattivi  e  al  fine  di  individuare  materiali  litoidi   aventi
particolari  caratteristiche tecnologiche o merceologiche. Qualora la
ricerca abbia per oggetto pietre ornamentali da  taglio  puo'  essere
consentita anche all'interno degli ambiti estrattivi.
  2.  Chi  voglia  accedere ad aree altrui per effettuare ricerche di
giacimenti non utilizzati deve  chiederne  autorizzazione  al  comune
competente per territorio.
  3.  Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 7 della legge
25 giugno  1865,  n.  2359  "Espropriazioni  per  causa  di  utilita'
pubblica".
  4.  E'  fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati
dai lavori di ricerca.
  5. Il rilascio dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo
compete  alla  Regione  ed  e'  subordinato  al  deposito  presso  la
tesoreria del comune di una cauzione commisurata  ai  danni  presunti
derivanti  dai lavori di ricerca ed alla presentazione di un piano di
ricerca completo di relazione tecnica e ipotesi di investimento.