Art. 30.
               Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni
 
  1. La vigilanza sull'attivita' nell'ambito territoriale estrattivo,
la  determinazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.  29
spettano,  per  delega  della  Regione,  al  comune  territorialmente
competente.
  2.  Nelle  zone  comprese negli ambiti territoriali delle comunita'
montane e dei parchi l'ente gestore del parco e le comunita'  montane
rispettivamente  collaborano  all'attivita'  di  vigilanza  di cui al
presente articolo, sulla base di accordi con i comuni interessati.
  3. Per la riscossione delle  somme  dovute  a  titolo  di  sanzioni
pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle
opere  d'ufficio  da realizzarsi ai sensi dell'art. 21, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del regio  decreto  14  aprile
1910,  n.  639  "Approvazione  del  testo unico delle disposizioni di
legge relative alla  riscossione  delle  entrate  patrimoniali  dello
Stato" e successive modificazioni ed integrazioni.
  4.  Per  quanto  non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni di cui alla legge  regionale  5  dicembre  1983,  n.  90
"Norme   di   attuazione  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
concernente modifiche al sistema penale" e  successive  modificazioni
ed integrazioni.