Art. 30. Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni 1. La vigilanza sull'attivita' nell'ambito territoriale estrattivo, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 29 spettano, per delega della Regione, al comune territorialmente competente. 2. Nelle zone comprese negli ambiti territoriali delle comunita' montane e dei parchi l'ente gestore del parco e le comunita' montane rispettivamente collaborano all'attivita' di vigilanza di cui al presente articolo, sulla base di accordi con i comuni interessati. 3. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzarsi ai sensi dell'art. 21, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni.