Art. 10. Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani 1. La giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991, approva, con propria deliberazione, un regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dell'elaborazione, da parte dei comuni, dei relativi regolamenti comunali. 2. Il regolamento-tipo, che e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, prevede, tra l'altro, disposizioni per: a) assicurare la tutela igienico-sanitaria e la protezione dell'ambiente; b) disciplinare il conferimento, la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti urbani in modo da garantire, oltre al recupero degli stessi, una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, separando i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti; c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; e) disciplinare l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento; f) assimilare per qualita' e quantita' rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati dallo Stato.