Art. 10.
         Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani
 
  1.    La    giunta    regionale,   previo   parere   del   comitato
tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale  n.
74/1991,  approva, con propria deliberazione, un regolamento-tipo per
la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dell'elaborazione,  da  parte
dei comuni, dei relativi regolamenti comunali.
  2.  Il regolamento-tipo, che e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione, prevede, tra l'altro, disposizioni per:
   a)  assicurare  la  tutela  igienico-sanitaria  e  la   protezione
dell'ambiente;
   b)  disciplinare  il conferimento, la raccolta differenziata ed il
trasporto dei rifiuti urbani in modo da garantire, oltre al  recupero
degli  stessi,  una  distinta  gestione  delle  diverse  frazioni  di
rifiuti, separando i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di
prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidita', dai
restanti rifiuti;
   c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti  urbani
pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
   d)  ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei
rifiuti  primari  di  imballaggio  in  sinergia  con  altre  frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
   e) disciplinare l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima
di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
   f)  assimilare  per  qualita'  e  quantita'  rifiuti  speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani sulla base  dei  criteri  fissati  dallo
Stato.