Art. 11. Piani provinciali 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul Bollettino ufficiale della Regione, le province adottano, secondo le modalita' di cui all'art. 16, della legge regionale n. 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a). 2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi: a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti; b) le modalita' e le verifiche utili per ridurre la produzione dei rifiuti, per incentivare il loro riciclaggio ed utilizzo ai fini del recupero della materia prima e del recupero di energia; c) l'individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento degli stessi, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), nonche' delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto; d) l'eventuale individuazione di sotto-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, qualora ricorrano esigenze di carattere tecnico, all'interno degli ambiti territoriali ottimali, tali da assicurare un'unitaria ed adeguata dimensione gestionale; e) la stima dei costi per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e per la realizzazione dei relativi impianti; f) la propria durata. 3. I piani provinciali, adottati ai sensi dei commi precedenti, sono sottoposti a verifica di conformita' da parte della giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente. Nel caso in cui il piano provinciale contenga elementi di difformita' rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, la giunta regionale lo rinvia alla provincia, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la provincia deve provvedere all'adeguamento del piano provinciale alle stesse osservazioni. Decorso inutilmente tale termine la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente. Qualora la giunta regionale ritenga che le difformita' siano valutabili positivamente, trasmette il piano provinciale al consiglio regionale che lo approva. Tale approvazione ha efficacia di variazione del piano regionale di gestione dei rifiuti. 4. I piani provinciali, che possono essere approvati anche per settori o per tipologie di rifiuti e costituiscono allegati ai piani provinciali territoriali di coordinamento previsti dall'art. 15, comma 2, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalita' previste per la loro adozione.