Art. 11.
                          Piani provinciali
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del piano
regionale di gestione dei  rifiuti  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione,  le  province adottano, secondo le modalita' di cui all'art.
16, della legge regionale n. 17/1986, in quanto compatibili, i  piani
provinciali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
  2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi:
   a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti;
   b) le modalita' e le verifiche utili per ridurre la produzione dei
rifiuti,  per incentivare il loro riciclaggio ed utilizzo ai fini del
recupero della materia prima e del recupero di energia;
   c) l'individuazione, sulla base dei  criteri  previsti  dal  piano
regionale  di  gestione  dei  rifiuti,  delle  aree  non  idonee alla
localizzazione degli  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei
rifiuti,  dei  luoghi  o degli impianti adatti allo smaltimento degli
stessi, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, comma 2,  lettere
a) e b), nonche' delle aree idonee alla localizzazione degli impianti
di  smaltimento  e  di  recupero  dei rifiuti urbani, con indicazioni
plurime per ogni tipo di impianto;
   d) l'eventuale individuazione di sotto-ambiti per la gestione  dei
rifiuti   urbani   non  pericolosi,  qualora  ricorrano  esigenze  di
carattere tecnico, all'interno degli  ambiti  territoriali  ottimali,
tali da assicurare un'unitaria ed adeguata dimensione gestionale;
   e)  la stima dei costi per le operazioni di smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani e per la realizzazione dei relativi impianti;
   f) la propria durata.
  3. I piani provinciali, adottati ai  sensi  dei  commi  precedenti,
sono  sottoposti  a  verifica  di  conformita'  da parte della giunta
regionale,  previo  parere  del  comitato   tecnico-scientifico   per
l'ambiente  previsto  dalla  legge  regionale n. 74/1991 e sentita la
commissione  consiliare  competente.  Nel  caso  in  cui   il   piano
provinciale  contenga  elementi  di  difformita'  rispetto  al  piano
regionale di gestione dei rifiuti, la giunta regionale lo rinvia alla
provincia, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il  termine
entro il quale la provincia deve provvedere all'adeguamento del piano
provinciale  alle  stesse  osservazioni.    Decorso  inutilmente tale
termine la Regione attiva il controllo  sostitutivo  ai  sensi  della
normativa  vigente.  Qualora  la  giunta  regionale  ritenga  che  le
difformita'  siano  valutabili  positivamente,  trasmette  il   piano
provinciale  al consiglio regionale che lo approva. Tale approvazione
ha efficacia di  variazione  del  piano  regionale  di  gestione  dei
rifiuti.
  4.  I  piani  provinciali,  che  possono essere approvati anche per
settori o per tipologie di rifiuti e costituiscono allegati ai  piani
provinciali  territoriali  di  coordinamento  previsti  dall'art. 15,
comma 2, della legge n. 142/1990  e  successive  modificazioni,  sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
  5.  I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni
del piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti,  con  le  modalita'
previste per la loro adozione.