Art. 12.
              Modalita' di cooperazione per la gestione
  dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione dei piani
provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito  o
sotto-ambito   territoriale   ottimale,  al  fine  di  cooperare  per
garantire la gestione unitaria dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi,
stipulano    apposita    convenzione,   denominata   convenzione   di
cooperazione.
  2. Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l'altro:
   a) le finalita';
   b) la durata;
   c) le modalita' di coordinamento da parte della provincia;
   d) le modalita' di funzionamento della conferenza di cui al  comma
3;
   e) la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito
di gestione coincida con quello provinciale, puo' attuarsi attraverso
una  convenzione  di affidamento della gestione stessa alla provincia
da parte dei comuni interessati, ai sensi dell'art.  24, della  legge
n. 142/1990 e successive modificazioni.
  3. E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e
delle   province  appartenenti  allo  stesso  ambito  o  sotto-ambito
territoriale ottimale, la conferenza dei  sindaci  e  dei  presidenti
delle  province interessati, il cui coordinamento e' assicurato dalla
provincia nel territorio della quale ricade  il  maggior  numero  dei
comuni   suddetti.      Per  la  stipulazione  della  convenzione  di
cooperazione,  il  presidente  della   provincia   responsabile   del
coordinamento,  convoca  la conferenza entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione dei piani provinciali.