Art. 12. Modalita' di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione. 2. Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l'altro: a) le finalita'; b) la durata; c) le modalita' di coordinamento da parte della provincia; d) le modalita' di funzionamento della conferenza di cui al comma 3; e) la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito di gestione coincida con quello provinciale, puo' attuarsi attraverso una convenzione di affidamento della gestione stessa alla provincia da parte dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 24, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni. 3. E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessati, il cui coordinamento e' assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti. Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il presidente della provincia responsabile del coordinamento, convoca la conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali.