Art. 13. Poteri sostitutivi della Regione 1. Qualora le province od i comuni omettano l'adozione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni ad essi attribuite o delegate dalla presente legge, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalita' previste dalla normativa vigente. 2. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di esercizio in violazione delle leggi, degli indirizzi e delle direttive regionali, il potere sostitutivo e' esercitato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.