Art. 14. Criteri tecnici per la valutazione e l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche 1. La Regione e la Provincia competenti all'approvazione dei progetti di cui all'art. 15, sulla base delle direttive contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lettera i), indicano, con apposite deliberazioni, i criteri tecnici che devono essere tenuti presenti in sede di valutazione e di approvazione dei progetti stessi. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.