Art. 14.
         Criteri tecnici per la valutazione e l'approvazione
      dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei
                     rifiuti e delle discariche
 
  1. La  Regione  e  la  Provincia  competenti  all'approvazione  dei
progetti di cui all'art. 15, sulla base delle direttive contenute nel
piano  regionale  di gestione dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3,
lettera i), indicano, con apposite deliberazioni, i  criteri  tecnici
che  devono  essere  tenuti  presenti  in  sede  di  valutazione e di
approvazione dei progetti stessi.
  2.  Le  deliberazioni  di  cui  al  comma  1  sono  pubblicate  nel
Bollettino ufficiale della Regione.