Art. 15. Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche 1. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e le discariche di cui all'art. 4, comma 1, lettere g) ed h), e all'art. 5, comma 2, lettera a), ivi compresi i comuni nel caso previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), presentano apposita domanda rispettivamente alla Regione ed alla Provincia competente per territono, corredata dal relativo progetto, a seguito della pubblicazione dei criteri tecnici emanati ai sensi dell'art. 14. 2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi: a) indicazione del sito dell'impianto o della discarica in conformita' alle previsioni del piano provinciale: b) studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito; c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n. 210, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli; d) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o della discarica; e) capacita' e modalita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti; f) relazione economica e contabile contenente l'analisi dei costi. 3. Il procedimento relativo all'approvazione dei progetti di cui al comma 2, ha inizio d'ufficio decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dei criteri tecnici previsti dall'art. 14. 4. La Regione o la Provincia, secondo le rispettive competenze, convocano, entro trenta giorni dall'inizio del procedimento di cui al comma 3, un'apposita conferenza per la valutazione dei progetti pervenuti. 5. Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati ed i membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata, i quali esprimono, in tale sede, collegialmente il proprio parere. Alla conferenza convocata dalla provincia partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede. 6. Alle conferenze previste dal comma 5 possono essere invitati a partecipare anche i richiedenti l'autorizzazione o loro rappresentanti, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti. 7. La conferenza procede alla valutazione del progetto entro novanta giorni dalla sua convocazione tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'art. 14. Qualora il progetto rientri tra quelli sottoposti a valutazione di impatto ambientale, il termine rimane sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilita' ambientale. 8. La Regione o la Provincia, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza e sulla base delle stesse, approvano il progetto ed autorizzano la realizzazione dell'impianto o della discarica. L'approvazione, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali. L'approvazione comporta, altresi', dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 9. Qualora insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessita' di modificazioni o integrazioni dei piani provinciali, l'approvazione di cui al comma 8 e' effettuata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Tale approvazione costituisce modifica o integrazione ai piani provinciali. 10. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997. 11. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), presentano apposita domanda al comune competente per territorio, corredata dal relativo progetto. 12. Il progetto di cui al comma 11 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi: a) indicazione del sito dell'impianto; b) studio geologico ed idrogeologico relativo al sito; c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, anche quando non sia richiesta la VIA, contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli; d) capacita' e modalita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 13. Per la valutazione del progetto di cui al comma 11, il comune convoca un'apposita conferenza, cui partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali, coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede, ed approva il progetto secondo le modalita' e con gli effetti previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. 14. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio a seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacita' di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformita' degli impianti o delle discariche rispetto all'autorizzazione rilasciata. 15. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e di recupero previsto dall'art. 16. In tal caso gli enti indicati dai commi 1 e 13 autorizzano le attivita' di smaltimento e di recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica, con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica. 16. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto o la discarica sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione degli stessi.