Art. 15.
 Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli
  impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche
 
  1. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di  smaltimento
e  recupero  dei  rifiuti e le discariche di cui all'art. 4, comma 1,
lettere g) ed h), e all'art. 5, comma 2, lettera a), ivi  compresi  i
comuni nel caso previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), presentano
apposita  domanda  rispettivamente  alla  Regione  ed  alla Provincia
competente per territono, corredata dal relativo progetto, a  seguito
della  pubblicazione  dei  criteri tecnici emanati ai sensi dell'art.
14.
  2. Il progetto di cui al comma 1 deve  contenere,  tra  l'altro,  i
seguenti elementi:
   a)  indicazione  del  sito  dell'impianto  o  della  discarica  in
conformita' alle previsioni del piano provinciale:
   b) studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito;
   c) studio dell'impatto ambientale  effettuato  in  conformita'  al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n. 210, anche  quando  non
sia  richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente
l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare
a seguito di eventi sfavorevoli;
   d) descrizione  delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto  o
della discarica;
   e) capacita' e modalita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
   f) relazione economica e contabile contenente l'analisi dei costi.
  3. Il procedimento relativo all'approvazione dei progetti di cui al
comma  2,  ha  inizio  d'ufficio decorsi novanta giorni dalla data di
pubblicazione dei criteri tecnici previsti dall'art. 14.
  4. La Regione o la Provincia,  secondo  le  rispettive  competenze,
convocano, entro trenta giorni dall'inizio del procedimento di cui al
comma  3,  un'apposita  conferenza  per  la  valutazione dei progetti
pervenuti.
  5.  Alla  conferenza  convocata   dalla   Regione   partecipano   i
responsabili  delle  strutture regionali competenti, i rappresentanti
degli  enti   locali   interessati   ed   i   membri   del   comitato
tecnico-scientifico   di   cui   alla  legge  regionale  n.  74/1991,
specializzati nella materia trattata,  i  quali  esprimono,  in  tale
sede,  collegialmente  il  proprio  parere. Alla conferenza convocata
dalla provincia partecipano,  tra  gli  altri,  i  competenti  organi
regionali  coadiuvati  dai membri del comitato tecnico-scientifico di
cui alla legge regionale  n.  74/1991,  specializzati  nella  materia
trattata,  che  esprimono  collegialmente  il  proprio parere in tale
sede.
  6. Alle conferenze previste dal comma 5 possono essere  invitati  a
partecipare    anche    i   richiedenti   l'autorizzazione   o   loro
rappresentanti, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
  7. La  conferenza  procede  alla  valutazione  del  progetto  entro
novanta  giorni  dalla  sua  convocazione  tenendo  conto dei criteri
tecnici di cui all'art. 14. Qualora il progetto  rientri  tra  quelli
sottoposti  a  valutazione  di  impatto ambientale, il termine rimane
sospeso   fino   all'acquisizione   del  giudizio  di  compatibilita'
ambientale.
  8. La Regione o la Provincia,  secondo  le  rispettive  competenze,
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  delle  determinazioni  della
conferenza e sulla  base  delle  stesse,  approvano  il  progetto  ed
autorizzano   la   realizzazione  dell'impianto  o  della  discarica.
L'approvazione,  ai  sensi  dell'art.  27,  comma  5,   del   decreto
legislativo  n. 22/1997, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni e  concessioni  di  organi  regionali,  provinciali  e
comunali   e   costituisce,  ove  occorra,  variante  agli  strumenti
urbanistici    comunali.    L'approvazione    comporta,     altresi',
dichiarazione  di  pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
  9.   Qualora   insorgano   eccezionali   esigenze   connesse   alla
localizzazione  degli  impianti,  al  soddisfacimento  dei bisogni di
smaltimento e  di  recupero  ed  alle  innovazioni  tecnologiche  che
comportino  la  necessita'  di modificazioni o integrazioni dei piani
provinciali, l'approvazione di cui al comma  8  e'  effettuata  dalla
giunta  regionale, sentita la competente commissione consiliare. Tale
approvazione   costituisce   modifica   o   integrazione   ai   piani
provinciali.
  10.  Nel  caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto  legge  27
giugno  1985,  n.  312,  convertito  con  modificazioni dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, si applica quanto previsto dall'art.  27,  comma
6, del decreto legislativo n. 22/1997.
  11. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento
e  recupero  dei rifiuti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b),
presentano apposita domanda  al  comune  competente  per  territorio,
corredata dal relativo progetto.
  12.  Il  progetto di cui al comma 11 deve contenere, tra l'altro, i
seguenti elementi:
   a) indicazione del sito dell'impianto;
   b) studio geologico ed idrogeologico relativo al sito;
   c) studio dell'impatto ambientale  effettuato  in  conformita'  al
decreto  del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, anche quando
non sia richiesta  la  VIA,  contenente  l'analisi  del  rischio  che
l'impianto  o  la  discarica  possono  provocare  a seguito di eventi
sfavorevoli;
   d) capacita' e modalita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
  13. Per la valutazione del progetto di cui al comma 11,  il  comune
convoca  un'apposita  conferenza,  cui  partecipano, tra gli altri, i
competenti organi  regionali,  coadiuvati  dai  membri  del  comitato
tecnico-scientifico   di   cui   alla  legge  regionale  n.  74/1991,
specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il
proprio parere in tale  sede,  ed  approva  il  progetto  secondo  le
modalita' e con gli effetti previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.
  14.  Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per
la realizzazione di varianti sostanziali  in  corso  di  esercizio  a
seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino,
in  misura  del  dieci  per  cento,  la  capacita' di trattamento dei
rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti  con  caratteristiche
qualitative  diverse,  tali  da  determinare  una  difformita'  degli
impianti o delle discariche rispetto all'autorizzazione rilasciata.
  15.  Unitamente  alla  domanda  di  cui  al  comma  1,  puo' essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
smaltimento e di recupero previsto dall'art. 16. In tal caso gli enti
indicati dai commi 1 e 13 autorizzano le attivita' di  smaltimento  e
di  recupero  contestualmente  all'autorizzazione  alla realizzazione
dell'impianto o della discarica, con efficacia subordinata  all'esito
positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del
soggetto   autorizzato   alla  realizzazione  dell'impianto  o  della
discarica.
  16. I costi relativi all'eventuale espropriazione  del  terreno  su
cui  deve  essere  realizzato l'impianto o la discarica sono a carico
del soggetto autorizzato alla realizzazione degli stessi.