Art. 16.
            Autorizzazione all'esercizio delle attivita'
              di smaltimento e di recupero dei rifiuti
 
  1.  La  Regione,  le  province  ed  i  comuni,  nell'ambito   delle
rispettive  competenze,  autorizzano  le  attivita'  di smaltimento e
recupero dei rifiuti.
  2.  L'autorizzazione  e'  concessa  entro  novanta   giorni   dalla
presentazione  della  domanda  da  parte  dell'interessato. Essa dura
cinque anni ed indica in particolare:
   a)  i  tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  da  smaltire  o  da
recuperare;
   b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare;
   c)   le   precauzioni   per  garantire  la  sicurezza  e  l'igiene
ambientale;
   d) il luogo di smaltimento;
   e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti;
   f) gli interventi  di  messa  in  sicurezza,  di  bonifica  e  del
ripristino del sito;
   g) le garanzie finanziarie.