Art. 16. Autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti 1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, autorizzano le attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti. 2. L'autorizzazione e' concessa entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato. Essa dura cinque anni ed indica in particolare: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare; c) le precauzioni per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale; d) il luogo di smaltimento; e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti; f) gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e del ripristino del sito; g) le garanzie finanziarie.