Art. 17.
    Adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza
          delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti
 
  1.  Chiunque abbia contaminato, anche accidentalmente, i suoli e le
acque superficiali e sotterranee e'  tenuto  a  procedere  a  proprie
spese  agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree
inquinate e degli impianti dai quali  deriva  l'inquinamento.  A  tal
fine:
   a)  deve  notificare  entro  quarantotto  ore  alla  Regione, alla
Provincia e  al  comune  territorialmente  competenti,  nonche'  agli
organi   di  controllo  sanitario  e  ambientale,  la  situazione  di
inquinamento;
   b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di  cui  alla
lettera  a), deve comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune
territorialmente  competente,  gli  interventi   adottati   per   non
aggravare la situazione di inquinamento e contenerne gli effetti;
   c)   entro   trenta   giorni   dall'evento   che   ha  determinato
l'inquinamento deve presentare il progetto di bonifica e di messa  in
sicurezza  delle  aree  inquinate e degli impianti, predisposto sulla
base delle linee-guida di cui all'art. 8, alla Regione e al comune.
  2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto  di
cui  al  comma  1,  lettera  c),  la  Regione o il comune, secondo le
rispettive competenze indicate all'art. 4, comma  1,  lettera  e),  e
all'art. 6, comma 1, lettera c), convocano una conferenza di servizi.
Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano, tra gli altri, i
responsabili  delle  strutture regionali competenti, i rappresentanti
degli   enti   locali   interessati,   i    membri    del    comitato
tecnico-scientifico  per  l'ambiente  di  cui alla legge regionale n.
74/1991, specializzati nella materia trattata i quali  esprimono,  in
tale  sede, collegialmente, il loro parere. Alla conferenza convocata
dal comune partecipano, tra gli altri, i competenti organi  regionali
coadiuvati  dai  membri  del comitato tecnico-scientifico di cui alla
legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che
esprimono collegialmente il loro parere in tale sede.
  3. Entro  novanta  giorni  dalla  sua  convocazione  la  conferenza
procede  alla  valutazione  del  progetto  ed alla trasmissione delle
proprie conclusioni alla Regione  o  al  comune,  che,  entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  delle  stesse,  approvano  il  progetto  ed
autorizzano la realizzazione degli interventi di bonifica o di  messa
in sicurezza da esso previsti.
  4.  L'autorizazione di cui al comma 3, qualora riguardi aree in cui
non siano raggiungibili, attraverso l'uso delle migliori tecnologie a
costi adeguati, i limiti di accettabilita' richiesti, puo'  contenere
prescrizioni  in  ordine  all'adozione  di  misure  di  sicurezza per
impedire ulteriori danni derivanti dall'inquinamento residuo, nonche'
all'apposizione di limitazioni temporanee o  permanenti  all'utilizzo
dell'area  bonificata,  anche  in variante agli strumenti urbanistici
comunali.
  5. Ai sensi dell'art. 17,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.
22/1997, l'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce, ove occorra,
variante  agli strumenti urbanistici comunali, comporta dichiarazione
di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei  lavori  e
sostituisce,  ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e
le  concessioni  previsti   dalla   legislazione   vigente   per   la
realizzazione   degli   impianti   e  delle  attrezzature  necessarie
all'attuazione del progetto di bonifica.
  6. Il completamento degli interventi di  bonifica  e  di  messa  in
sicurezza  e'  attestato  da apposita certificazione rilasciata dalla
provincia competente per territorio.
  7. Qualora i responsabili della contaminazione non provvedano,  gli
interventi  di  bonifica  e  di  messa  in  sicurezza sono realizzati
d'ufficio, dal comune territorialmente competente e, ove  questo  non
provveda,  dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici.
Al fine di anticipare le somme necessarie  alla  realizzazione  degli
interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce
apposito  fondo.  Per  il  recupero  delle  somme  relative all'onere
sostenuto dalla Regione o dal comune per gli  interventi  citati,  si
applicano  le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
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