Art. 17. Adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti 1. Chiunque abbia contaminato, anche accidentalmente, i suoli e le acque superficiali e sotterranee e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine: a) deve notificare entro quarantotto ore alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e ambientale, la situazione di inquinamento; b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competente, gli interventi adottati per non aggravare la situazione di inquinamento e contenerne gli effetti; c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento deve presentare il progetto di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e degli impianti, predisposto sulla base delle linee-guida di cui all'art. 8, alla Regione e al comune. 2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 1, lettera c), la Regione o il comune, secondo le rispettive competenze indicate all'art. 4, comma 1, lettera e), e all'art. 6, comma 1, lettera c), convocano una conferenza di servizi. Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano, tra gli altri, i responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati, i membri del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata i quali esprimono, in tale sede, collegialmente, il loro parere. Alla conferenza convocata dal comune partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il loro parere in tale sede. 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alla valutazione del progetto ed alla trasmissione delle proprie conclusioni alla Regione o al comune, che, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, approvano il progetto ed autorizzano la realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza da esso previsti. 4. L'autorizazione di cui al comma 3, qualora riguardi aree in cui non siano raggiungibili, attraverso l'uso delle migliori tecnologie a costi adeguati, i limiti di accettabilita' richiesti, puo' contenere prescrizioni in ordine all'adozione di misure di sicurezza per impedire ulteriori danni derivanti dall'inquinamento residuo, nonche' all'apposizione di limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali. 5. Ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, l'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori e sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. 6. Il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. 7. Qualora i responsabili della contaminazione non provvedano, gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza sono realizzati d'ufficio, dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce apposito fondo. Per il recupero delle somme relative all'onere sostenuto dalla Regione o dal comune per gli interventi citati, si applicano le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.