Art. 18. Approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di ricerca e di sperimentazione 1. La Regione approva il progetto e autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione secondo le modalita' di cui agli articoli 15 e 16, in quanto applicabili, localizzandoli, di norma, nelle aree individuate come idonee dai piani provinciali. 2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione delle attivita' di cui al comma 1 sono ridotti alla meta' qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a cinque tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni che devono, pero', essere limitate alla durata prestabilita delle prove stesse. 3. La durata dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' di un anno, salvo proroga che non puo' eccedere comunque i due anni, concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti, da effettuarsi da parte della Regione, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991, sulla base di apposito studio di impatto ambientale.