Art. 18.
             Approvazione dei progetti e autorizzazione
           degli impianti di ricerca e di sperimentazione
 
  1.  La  Regione  approva il progetto e autorizza la realizzazione e
l'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione secondo le
modalita' di cui agli  articoli  15  e  16,  in  quanto  applicabili,
localizzandoli,  di  norma,  nelle  aree  individuate come idonee dai
piani provinciali.
  2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione
delle attivita' di cui al comma 1 sono  ridotti  alla  meta'  qualora
siano rispettate le seguenti condizioni:
   a)  le  attivita'  di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
   b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore  a  cinque
tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare  prove  di  impianti  caratterizzati  da  innovazioni  che
devono,  pero',  essere limitate alla durata prestabilita delle prove
stesse.
  3. La durata dell'autorizzazione all'esercizio delle  attivita'  di
cui  al  comma  1  e' di un anno, salvo proroga che non puo' eccedere
comunque i due anni, concessa previa verifica annuale  dei  risultati
raggiunti, da effettuarsi da parte della Regione, sentito il comitato
tecnico-scientifico  per l'ambiente previsto dalla legge regionale n.
74/1991, sulla base di apposito studio di impatto ambientale.