Art. 19.
            Stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani
 
  1. Le stazioni di trasferimento  dei  rifiuti  urbani,  soggette  a
valutazione  di  impatto ambientale ai sensi della normativa vigente,
sono  autorizzate  dalla  provincia  competente  per  territorio,  su
richiesta dei comuni interessati.
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata  previa
approvazione da parte della provincia di un progetto.  L'approvazione
comporta   la   dichiarazione   di   pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' dei lavori.
  3. Nei casi in cui non sia  richiesta  la  valutazione  di  impatto
ambientale,   le  stazioni  di  trasferimento  sono  attivate  previa
comunicazione alla provincia competente per territorio.