Art. 19. Stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani 1. Le stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani, soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, sono autorizzate dalla provincia competente per territorio, su richiesta dei comuni interessati. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previa approvazione da parte della provincia di un progetto. L'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 3. Nei casi in cui non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, le stazioni di trasferimento sono attivate previa comunicazione alla provincia competente per territorio.