Art. 20. Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti 1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti o autosmaltimento e di recupero, disciplinato dal Titolo I, Capo V del decreto legislativo n. 22/1997, e' subordinato a semplice comunicazione di inizio di attivita', a condizione che siano rispettate le norme tecniche previste dall'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 22/1997. La comunicazione, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, e' inviata dall'interessato alla provincia territorialmente competente ed e' rinnovata ogni cinque anni o allorquando intervengano modifiche sostanziali nelle operazioni di autosmaltimento o di recupero. 2. L'interessato intraprende l'esercizio delle operazioni di autosmaltimento o di recupero, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione ed accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di accertata insussistenza degli stessi, la provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attivita' o di prosecuzione della stessa e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, entro il termine fissato dalla provincia, a conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente.