Art. 20.
                       Procedure semplificate
          per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
 
  1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'art. 31,  comma
2,  del  decreto legislativo n. 22/1997, l'esercizio delle operazioni
di  smaltimento  presso  il  luogo  di  produzione  dei   rifiuti   o
autosmaltimento  e di recupero, disciplinato dal Titolo I, Capo V del
decreto  legislativo  n.   22/1997,   e'   subordinato   a   semplice
comunicazione   di  inizio  di  attivita',  a  condizione  che  siano
rispettate le norme tecniche previste dall'art. 31, commi 1,  2  e  3
del  decreto  legislativo n. 22/1997.   La comunicazione, che attesta
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di  legge  richiesti,  e'
inviata  dall'interessato  alla provincia territorialmente competente
ed e' rinnovata ogni cinque anni o allorquando intervengano modifiche
sostanziali nelle operazioni di autosmaltimento o di recupero.
  2.  L'interessato  intraprende  l'esercizio  delle  operazioni   di
autosmaltimento   o   di   recupero,  decorsi  novanta  giorni  dalla
comunicazione di  cui  al  comma  1.  Entro  lo  stesso  termine,  la
provincia  iscrive  in un apposito registro le imprese che effettuano
la comunicazione ed accerta la  sussistenza  dei  presupposti  e  dei
requisiti  di  legge  richiesti.  In  caso di accertata insussistenza
degli stessi, la provincia dispone, con  provvedimento  motivato,  il
divieto  di inizio dell'attivita' o di prosecuzione della stessa e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato  provveda,  entro
il  termine  fissato  dalla  provincia, a conformare l'attivita' ed i
suoi effetti alla normativa vigente.