Art. 9.
                         Anagrafi regionali
 
  1. La giunta regionale istituisce:
   a)  l'anagrafe  delle  aree  inquinate  dai  rifiuti,  in cui sono
individuati siti da bonificare, sulla base delle notifiche presentate
dai soggetti interessati ovvero degli accertamenti  degli  organi  di
controllo,  ai  fini  della  elaborazione  del piano regionale per la
bonifica;
   b) l'anagrafe delle aree idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base  delle  indicazioni
contenute nei piani provinciali;
   c)  l'anagrafe  delle discariche e degli impianti di incenerimento
non destinati al recupero di energia, in cui sono registrati  i  dati
necessari  per  l'accertamento del tributo speciale di cui alla legge
regionale 4 settembre 1997, n. 28, sulla base delle comunicazioni che
le province ed i comuni devono inviare  alla  Regione  relative  alle
autorizzazioni  rilasciate  ai sensi, rispettivamente, degli articoli
5, comma 2, e 6, comma 2.
  2. Le anagrafi di cui al comma 1 sono tenute  ed  aggiornate  dalla
struttura  regionale  preposta  al  sistema informativo regionale per
l'ambiente, che cura la pubblicazione periodica dei relativi  elenchi
nel Bollettino ufficiale della Regione.