Art. 9. Anagrafi regionali 1. La giunta regionale istituisce: a) l'anagrafe delle aree inquinate dai rifiuti, in cui sono individuati siti da bonificare, sulla base delle notifiche presentate dai soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo, ai fini della elaborazione del piano regionale per la bonifica; b) l'anagrafe delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base delle indicazioni contenute nei piani provinciali; c) l'anagrafe delle discariche e degli impianti di incenerimento non destinati al recupero di energia, in cui sono registrati i dati necessari per l'accertamento del tributo speciale di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 28, sulla base delle comunicazioni che le province ed i comuni devono inviare alla Regione relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2. 2. Le anagrafi di cui al comma 1 sono tenute ed aggiornate dalla struttura regionale preposta al sistema informativo regionale per l'ambiente, che cura la pubblicazione periodica dei relativi elenchi nel Bollettino ufficiale della Regione.