Art. 26. Norme transitorie 1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di presidi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883". 2. Fino alla costituzione dell'ARPACAL ed alla sua funzionalita', il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale trasferito ed assegnato all'ARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza. 3. Il personale appartenente ai presidi multizonali di prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attivita' che restano assegnate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, comma 2, ha facolta' di opzione previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza. 4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali dell'ARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con un organico minimo di 40 persone di professionalita' utile e compatibile con i ruoli assegnati all'ARPACAL, le funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro. 5. Al fine di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPACAL valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge n. 496/1993 cosi' come convertito dalla legge 61/1994. 6. Al fine di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.