Art. 28.
           Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL
    1.   Entro  tre  anni  dall'istituzione  dell'ARPACAL  la  giunta
regionale  provvede  a verificare, sulla base di specifici indicatori
di  efficienza  ed  efficacia,  le prestazioni erogate dall'ARPACAL a
favore  degli  enti  istituzionali  e dei dipartimenti di prevenzione
delle  A.S.L.  Su  tale  presupposto  la giunta regionale, sentito il
comitato  regionale  di  indirizzo  di  cui  all'art. 10,  decide  di
ridefinire   le   dotazioni   organiche,  strumentali  e  finanziarie
assegnate all'ARPACAL.