Art. 28. Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL 1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed efficacia, le prestazioni erogate dall'ARPACAL a favore degli enti istituzionali e dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. Su tale presupposto la giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.