Art. 29.
                        Abrogazione di norme
    1.  Sono abrogate le norme, di cui alla legge regionale 24 aprile
1985,  n.  24, recante "Norme per la costituzione l'organizzazione ed
il  funzionamento  dei  presidi  multizonali  di  prevenzione  di cui
all'art.  22  della  legge 23 dicembre 1978, n. 883", non compatibili
con quanto disposto dalla presente legge.
    2.  A far data dalla nomina di cui all'art. 11, comma 7, cessa di
avere  efficacia  la  deliberazione  della giunta regionale 16 giugno
1997,   n.   2862,  recante,  "Istituzione  dell'Autorita'  regionale
ambientale  -  A.R.A.", in quanto non compatibile con quanto disposto
dalla   presente   legge   e  contestualmente,  verra'  -  trasferita
all'ARPACAL tutta la documentazione relativa alla precedente gestione
dell'A.R.A.
    3.  Con successiva delibera della giunta regionale, sono definite
le  forme  di  collaborazione ed interazione tra ARPACAL, assessorato
alla programmazione e assessorato all'ambiente.
    4.    Curera'    il    necessario   coordinamento   l'assessorato
all'ambiente,  per  un'azione sinergica nei vari settori d'intervento
nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di
finanziamento  con fondi strutturali, al fine di seguirne gli aspetti
ambientali,  per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli
di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli
interventi.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 3 agosto 1999
                               MEDURI