Art. 19 
 
         Estinzione dei crediti tributari di modesta entita' 
 
    1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 3, comma 10,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di  accertamento),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, per i crediti tributari in  essere  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  non  si  procede
all'accertamento, all'iscrizione  a  ruolo  e  alla  riscossione  dei
crediti relativi a tributi  regionali,  qualora  l'ammontare  dovuto,
comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi,
non  superi,  per  ciascun  credito,  l'importo  di  30   euro,   con
riferimento ad ogni periodo d'imposta. 
    2. Se l'importo del credito supera il limite previsto  dal  comma
1,  si  procede  all'accertamento,  all'iscrizione  a  ruolo  e  alla
riscossione per l'intero ammontare. 
    3. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  qualora  il
credito  tributario,  comprensivo  o  costituito  solo  da   sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno
un biennio, degli obblighi  di  versamento  concernenti  il  medesimo
tributo.