Art. 20 Disposizioni transitorie 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 6, comma 9, per il primo quadrimestre del 2013 costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi. 2. Le disposizioni contenute nel Titolo III si applicano dal 1' aprile 2013.