Art. 20 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. In deroga a quanto disposto dall'art. 6, comma 9, per il primo
quadrimestre  del  2013   costituisce   titolo   per   l'interruzione
dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica  regionale  la
registrazione della fattura o della procura a vendere  negli  elenchi
quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli  consegnati,  per  la
rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio
dei medesimi. 
    2. Le disposizioni contenute nel Titolo III si applicano  dal  1'
aprile 2013.