Art. 21 
 
Contenimento della  spesa  degli  enti  regionali  e  delle  societa'
                             partecipate 
 
  1. La spesa complessiva  a  carico  dell'amministrazione  regionale
destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi  acquisiti  in
convenzione dalla  societa'  consortile  'Servizi  Ausiliari  Sicilia
S.C.p.A', risultante dalla definizione delle procedure di riordino di
cui all'art. 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, e'  rideterminata,  per  l'esercizio  finanziario  2013,
nella misura massima di  63.747  migliaia  di  euro,  di  cui  48.670
migliaia di euro per i servizi resi  in  favore  dell'amministrazione
regionale o di  altri  enti  regionali  consorziati  (UPB  4.2.1.1.2,
capitolo 212533) e 15.077 migliaia di euro per  il  finanziamento  da
parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del
costo dei servizi resi in favore degli  enti  del  settore  sanitario
(UPB 11.2.1.1.2 capitolo 412539). 
  2. La minore spesa per l'esercizio finanziario  2013,  quantificata
in 5.243 migliaia di euro, contribuisce al miglioramento dei saldi di
cui al prospetto riepilogativo degli effetti della presente legge.