Art. 64 
 
                        Societa' partecipate 
 
  1.  E'  istituito  presso  l'Ufficio  speciale  delle  societa'  in
liquidazione  l'albo  dei  dipendenti  delle  medesime  societa'   in
liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale. 
  2. Nel suddetto albo devono  essere  iscritti  tutti  i  dipendenti
attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato presso le societa' in liquidazione, assunti  prima  del
31 dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato  dal  Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  3. Saranno esclusi dall'albo  i  dipendenti  non  in  possesso  dei
superiori requisiti soggettivi, nonche' quelli assunti in  violazione
alle  vigenti  disposizioni  regionali  e  statali  in   materia   di
reclutamento di personale e divieti di assunzioni. 
  4. Le societa' di cui al  comma  1  dell'articolo  20  della  legge
regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, per sopperire ai propri fabbisogni di  personale,  come
scaturenti dai contratti di servizio  stipulati  con  gli  enti  soci
committenti, dovranno attingere all'albo  del  personale  di  cui  al
comma  1  nel  rispetto  del-  l'analisi  del  fabbisogno   e   della
sostenibilita' finanziaria. 
  5. Ai fini di cui al comma 4, entro il  termine  perentorio  di  60
giorni dalla entrata in vigore della presente legge,  le  societa'  a
totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1
dell'articolo 20  della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11,
trasmettono all'Ufficio speciale delle  societa'  in  liquidazione  e
alla Ragioneria  generale  della  Regione  un'integrazione  al  piano
previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale  12  maggio
2010, n. 11 con la individuazione del numero  dei  soggetti  inserito
nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi  fabbisogni  e
nei  limiti  finanziari  previsti  nei  propri   bilanci,   intendono
assumere.  La  predisposizione  dei  predetti   piani   deve   essere
effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari  previsti
dalla vigente legislazione. 
  6. Al personale assunto sara' riconosciuto il trattamento giuridico
ed  economico  previsto  dal  contratto  collettivo  applicato,   nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della  legge  regionale  7
marzo 1997, n. 6. 
  7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui  al
comma 2,  non  assegnato  o  trasferito  ad  altre  societa'  con  le
modalita' di cui al comma 5, si applicano le procedure  di  mobilita'
nei  limiti  e  secondo  le  modalita'   previste   dal   comma   563
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  8.  Restano  ferme  le  disposizioni  normative   in   materia   di
limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici  ed  economici  del
personale  di  tutte   le   societa'   a   totale   o   maggioritaria
partecipazione della Regione, nonche' le  direttive  a  tal  uopo  in
precedenza adottate dalla Giunta regionale  di  governo  con  propria
deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review,
ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge  regionale  7  marzo
1997, n. 6. Resta, altresi', fermo il divieto assoluto di riconoscere
qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque
titolo,  in  godimento  del  suddetto  personale  e  il   trattamento
economico spettante al personale regionale. 
  9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge gli organi di amministrazione delle societa' che non hanno gia'
provveduto a quanto  previsto  dal  comma  8,  adottano,  a  pena  di
decadenza, le necessarie iniziative ed atti  per  l'eliminazione  dei
trattamenti difformi ed illegittimi con  contestuale  recupero  degli
indebiti. 
  10.  E'  consentita  per  la  copertura  dei  posti  vacanti  nelle
dotazioni  organiche,  l'attivazione  delle  procedure  di  mobilita'
volontaria fra le societa' a totale  o  maggioritaria  partecipazione
della Regione siciliana nel rispetto del  piano  dei  servizi  e  del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge  regionale  28
gennaio 2014, n. 5. 
  11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).