Art. 64 Societa' partecipate 1. E' istituito presso l'Ufficio speciale delle societa' in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime societa' in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale. 2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le societa' in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonche' quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni. 4. Le societa' di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto del- l'analisi del fabbisogno e della sostenibilita' finanziaria. 5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le societa' a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle societa' in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione. 6. Al personale assunto sara' riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre societa' con le modalita' di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilita' nei limiti e secondo le modalita' previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le societa' a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonche' le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresi', fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale. 9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle societa' che non hanno gia' provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti. 10. E' consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilita' volontaria fra le societa' a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. 11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).