Art. 66 Riscossione Sicilia 1. Per le finalita' e il rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 64 della presente legge, nonche' degli articoli 16, 18 e 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo 23, comma 2 e seguenti della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, non si applicano alla societa' partecipata dalla Regione dell'area strategica servizi di riscossione dei tributi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5. 2. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione. 3. Ogni rimodulazione degli uffici e degli sportelli decentrati e' subordinata alla fissazione degli obiettivi strategici previsti dall'ordinamento di settore garantendo la fruibilita' delle sedi decentrate.