Art. 66 
 
                         Riscossione Sicilia 
 
  1. Per le finalita' e  il  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche  ed
integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 64  della  presente
legge, nonche' degli articoli 16, 18 e 20 della  legge  regionale  12
maggio 2010, n. 11 e successive modifiche  ed  integrazioni,  nonche'
dell'articolo 23, comma 2 e seguenti della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, non si applicano alla societa' partecipata dalla  Regione
dell'area strategica  servizi  di  riscossione  dei  tributi  di  cui
all'articolo 23, comma  1,  lettera  d),  della  legge  regionale  28
gennaio 2014, n.5. 
  2. La presente disposizione non comporta oneri  aggiuntivi  per  il
bilancio della Regione. 
  3. Ogni rimodulazione degli uffici e degli sportelli decentrati  e'
subordinata  alla  fissazione  degli  obiettivi  strategici  previsti
dall'ordinamento di settore  garantendo  la  fruibilita'  delle  sedi
decentrate.