Art. 67 Abolizione licenza trebbiatura e sgranatura meccanica 1. Per l'esercizio dell'attivita' di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose da granella, di cui al Regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 ed al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, non e' richiesta alcuna licenza.