Art. 67 
 
        Abolizione licenza trebbiatura e sgranatura meccanica 
 
  1. Per  l'esercizio  dell'attivita'  di  trebbiatura  e  sgranatura
meccanica dei cereali e delle leguminose da granella, di cui al Regio
decreto legge 23 aprile  1942,  n.  433  ed  al  decreto  legislativo
luogotenenziale 3 luglio  1944,  n.  152,  non  e'  richiesta  alcuna
licenza.