Art. 70 Adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis" 1. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013: a) articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; b) articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, dal comma 11 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; c) articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo l0 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; d) lettera h-nonies) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal comma 27 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; e) articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; f) articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; g) articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; h) articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25. 2. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013: articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; comma 8 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; articolo 13 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25; articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25. 3. All'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013».