Art. 71 
 
                  Abrogazione e modifiche di norme 
 
  1. All'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n.  23  e'
aggiunto il  seguente  comma:  '1  bis.  Il  Ragioniere  generale  e'
autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio  tra
i capitoli di cui al comma 1, in relazione  all'effettivo  costo  dei
servizi da effettuare  in  favore  dell'Amministrazione  regionale  o
degli enti del settore sanitario  sulla  base  delle  convenzioni  di
servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali.'. 
  2. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del  2014
le parole "entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2014". 
  3. Sono abrogati i  commi  6  e  7  dell'articolo  12  della  legge
regionale  14  giugno  1983,  n.  68  e   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
  4. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. 
  5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013,
n. 9, sono soppresse le parole "entro il  limite  massimo  di  cinque
anni". 
  6. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15  maggio
2013, n. 9 e' aggiunto il seguente comma: 
    «2-bis.  Gli  eventuali  risparmi  di   spesa   derivanti   dalla
rimodulazione dei  profili  di  ammortamento  dei  mutui  e  prestiti
contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito  e/o
a spese di investimento, fatto salvo quanto gia' disposto in  materia
da vigenti norme nazionali».