Art. 71 Abrogazione e modifiche di norme 1. All'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 e' aggiunto il seguente comma: '1 bis. Il Ragioniere generale e' autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli di cui al comma 1, in relazione all'effettivo costo dei servizi da effettuare in favore dell'Amministrazione regionale o degli enti del settore sanitario sulla base delle convenzioni di servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali.'. 2. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2014 le parole "entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2014". 3. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. 4. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono soppresse le parole "entro il limite massimo di cinque anni". 6. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento, fatto salvo quanto gia' disposto in materia da vigenti norme nazionali».