Art. 72 Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata 1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015. 2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015. 3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 le parole "30 giugno 2014" e "dall'1 luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2015." e "dall'1 gennaio 2016.". 4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole "ad uso residenziale" aggiungere le parole "o ad uso non residenziale purche' ricompresi in unita' immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.". I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole "Per le finalita' del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.". 5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, e' prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2015. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata ammessi a finanziamento a decorrere dall'1 gennaio 2000.