Art. 72 
 
Proroga di termini per  la  realizzazione  di  programmi di  edilizia
                      agevolata e convenzionata 
 
  1. I termini di cui  al  comma  78  dell'articolo  11  della  legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26, per  l'inizio  dei  lavori  da  parte
delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di  definizione
dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978,  n.  457  e  11
marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015. 
  2. I termini di cui  al  comma  79  dell'articolo  11  della  legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26, per  l'inizio  dei  lavori  da  parte
delle imprese inserite nelle graduatorie  di  definizione  dei  bandi
redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11  marzo  1988,
n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015. 
  3. All'articolo 47, comma 17,  della  legge  regionale  28  gennaio
2014, n. 5 le parole "30 giugno 2014" e  "dall'1  luglio  2014"  sono
rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2015." e "dall'1
gennaio 2016.". 
  4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio  2009,
n. 6, dopo le parole "ad uso residenziale" aggiungere le parole "o ad
uso non residenziale  purche'  ricompresi  in  unita'  immobiliari  o
complessi immobiliari a prevalente  uso  residenziale,  previo  bando
pubblico.". I lavori  di  cui  all'art.  33,  comma  1,  della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi
dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi
che gravano per il tempo  superiore  ai  24  mesi  stabiliti  per  il
pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della  legge
regionale 14  maggio  2009,  n.  6,  aggiungere  le  parole  "Per  le
finalita' del presente comma, si utilizzano le somme residue  di  cui
al comma 2.". 
  5.  Il  termine  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 6  della  legge  regionale  23  marzo  2010,  n.  6,  e'
prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2015. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  programmi
di edilizia agevolata  e  convenzionata  ammessi  a  finanziamento  a
decorrere dall'1 gennaio 2000.