Art. 77 Modifiche di norme in materia di riserve per la gestione di asili nido 1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo il comma 7 bis e' aggiunto il seguente comma: «7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalita' gia' fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali e' autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di: a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9; b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. 2. Il rimborso e' assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.».