Art. 77 
 
Modifiche di norme in materia di riserve per  la  gestione  di  asili
                                nido 
 
  1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo
il comma 7 bis e' aggiunto il seguente comma: 
    «7-ter.  1.  I  comuni  che  non  hanno  presentato  nei  termini
stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal
comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge  regionale  15
maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle
autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, domanda  per  il  rimborso
parziale delle spese sostenute, nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
modalita' gia' fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine  il
dipartimento  regionale  delle  autonomie  locali  e'  autorizzato  a
ripartire tra tali comuni la somma di: 
      a) 1.000 migliaia di euro  per  le  spese  sostenute  nell'anno
scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni  delle
scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15,  comma  4,  lettera
b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9; 
      b) 1.000 migliaia di euro per le spese per  la  gestione  degli
asili nido ai sensi dell'articolo 15,  comma  4,  lettera  c),  della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. 
  2. Il rimborso e' assegnato  nel  limite  massimo  riconosciuto  ai
comuni  che  hanno  presentato  le  istanze  nei  termini   con   una
penalizzazione del 10 per cento. Le  somme  di  cui  alle  precedenti
lettere b) e c)  gravano  sul  capitolo  191301  del  bilancio  della
Regione per l'esercizio finanziario 2014.».