Art. 78 Copertura finanziaria 1. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, e' destinata ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, in aggiunta alle finalita' previste dal comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sino all'importo di 33.985 migliaia di euro, al finanziamento della compartecipazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (U.P.B. 11.2.1.3.1 capitolo 413302). 2. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, pari a 354.367 migliaia di euro per l'anno 2014, 10.300 migliaia di euro per l'anno 2015 e 10.300 migliaia di euro per l'anno 2016, esclusi gli oneri previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 13, comma 2, si provvede: a) per l'importo di 30.319 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla U.P.B. 11.2.1.3.1 - capitolo 413302 del bilancio della Regione per l'anno 2014 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo; b) per l'importo di 25.000 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione della spesa relativa al finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 9 della presente legge; c) per l'importo di 223.231 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della presente legge; d) per l'importo di 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c), della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per effetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge; e) per l'importo di 8.343 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'U.P.B. 11.2.1.3.2 - cap. 413333 conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013; f) per l'importo di 180 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 10.430 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016; g) per l'importo di 55.000 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 del 2014 (U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191301); 3. In attuazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (U.P.B.4.2.1.5.99 - capitolo 215727) e' incrementato di 232.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, di 72.006 migliaia di euro per l'esercizio 2015 e di 117.912 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 ed il fondo per l'effettuazione delle regolazioni contabili delle compensazioni fiscali sui tributi di spettanza regionale, riscossi con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219202 e UPB 4.3.1.5.4 capitolo 219205) sono incrementati per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 132.093 migliaia di euro. 4. Il Fondo per investimenti dei comuni di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e' incrementato dell'importo di 55.000 migliaia di euro. 5. L'autorizzazione al ricorso al mercato di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e' incrementata dell'importo di 55.000 migliaia di euro per finanziare le spese di investimento dei comuni di cui al comma precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma quantificati in 2.318 migliaia di euro per l'anno 2015 e in 3.518 migliaia di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 gli oneri quantificati in 3.518 migliaia di euro annui trovano copertura mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 15, per effetto del minore onere per interessi discendente dalla stipula del contratto stipulato in data 27 giugno 2014 con il MEF. 6. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 al comma 1 la cifra "979.004" e' sostituita dalla cifra "1.112.383" migliaia di euro e al comma 2, lett. c), la cifra "579.004" e' sostituita con la cifra "712.383".