Art. 78 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per  l'esercizio  finanziario  2014,  quota  parte  del  gettito
derivante dalla maggiorazione  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e dell'addizionale  regionale  all'imposta
sul reddito delle persone fisiche  (IRPEF)  di  cui  all'articolo  1,
comma 174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e  successive
modifiche ed integrazioni, e' destinata  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche
ed integrazioni, in aggiunta alle finalita'  previste  dal  comma  12
dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio  2014,  n.  5,  sino
all'importo di  33.985  migliaia  di  euro,  al  finanziamento  della
compartecipazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 830,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria  relativa  alla
quota indistinta delle disponibilita'  finanziarie  per  il  Servizio
sanitario  nazionale,  quale  servizio  pubblico  essenziale  (U.P.B.
11.2.1.3.1 capitolo 413302). 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui
agli articoli della presente legge, pari a 354.367 migliaia  di  euro
per l'anno 2014, 10.300 migliaia di euro per  l'anno  2015  e  10.300
migliaia  di  euro  per  l'anno  2016,  esclusi  gli  oneri  previsti
dall'articolo 4 e dall'articolo 13, comma 2, si provvede: 
    a) per l'importo di 30.319  migliaia  di  euro  per  l'anno  2014
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  alla  U.P.B.
11.2.1.3.1 - capitolo 413302 del bilancio della  Regione  per  l'anno
2014 per effetto delle disposizioni di cui al comma  1  del  presente
articolo; 
    b) per l'importo di 25.000  migliaia  di  euro  per  l'anno  2014
mediante  riduzione  della  spesa  relativa  al  finanziamento  della
compartecipazione  regionale  agli  obiettivi  del  Piano   sanitario
nazionale di cui all'articolo 9 della presente legge; 
    c) per l'importo di 223.231 migliaia  di  euro  per  l'anno  2014
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista  per  l'anno
2014 dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio  2013,
n. 9 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  relazione  alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della presente legge; 
    d) per l'importo di 12.294  migliaia  di  euro  per  l'anno  2014
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
4, comma 2, lett. c), della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per
effetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge; 
    e) per l'importo di 8.343 migliaia  di  euro  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'U.P.B.  11.2.1.3.2  -  cap.
413333 conseguente all'accertamento del  risultato  di  gestione  del
servizio sanitario regionale per l'anno 2013; 
    f) per l'importo di 180 migliaia di euro per  l'anno  2014  e  di
10.430 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016  mediante
riduzione di pari importo delle disponibilita' dell'U.P.B.  4.2.1.5.2
- capitolo 215704 accantonamento 1001 del bilancio della Regione  per
il triennio 2014-2016; 
    g) per l'importo di 55.000 migliaia di euro mediante riduzione di
pari importo dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  15,
comma 5, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 del 2014 (U.P.B.
7.3.1.3.2 - capitolo 191301); 
  3. In attuazione dell'ultimo periodo del comma  5  dell'articolo  4
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale  12
maggio  2010,  n.  11  (U.P.B.4.2.1.5.99  -   capitolo   215727)   e'
incrementato di 232.000 migliaia di euro per l'esercizio  finanziario
2014, di 72.006 migliaia di euro per l'esercizio 2015  e  di  117.912
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016  ed  il  fondo  per
l'effettuazione  delle  regolazioni  contabili  delle   compensazioni
fiscali sui tributi di spettanza regionale, riscossi con le modalita'
di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (UPB 4.3.1.5.4  -
capitolo 219202 e UPB 4.3.1.5.4 capitolo  219205)  sono  incrementati
per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 132.093 migliaia di euro. 
  4. Il Fondo per investimenti dei  comuni  di  cui  all'articolo  6,
comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e'  incrementato
dell'importo di 55.000 migliaia di euro. 
  5. L'autorizzazione al ricorso al mercato  di  cui  all'articolo  2
della  legge  regionale  28  gennaio  2014,  n.  5  e'   incrementata
dell'importo di 55.000 migliaia di euro per finanziare  le  spese  di
investimento dei comuni di cui al comma precedente. Ai maggiori oneri
derivanti dall'applicazione del presente comma quantificati in  2.318
migliaia di euro per l'anno 2015 e in  3.518  migliaia  di  euro  per
l'anno 2016 si provvede mediante  riduzione  di  pari  importo  delle
disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento
1001  del  bilancio  della  Regione  per  il  triennio  2014-2016.  A
decorrere dall'esercizio finanziario 2017 gli oneri  quantificati  in
3.518 migliaia di euro annui trovano copertura mediante riduzione  di
pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
legge regionale 6 maggio 2014, n. 15, per effetto  del  minore  onere
per interessi discendente dalla stipula del  contratto  stipulato  in
data 27 giugno 2014 con il MEF. 
  6. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014,  n.  5  al
comma 1 la cifra "979.004"  e'  sostituita  dalla  cifra  "1.112.383"
migliaia di euro e al comma  2,  lett.  c),  la  cifra  "579.004"  e'
sostituita con la cifra "712.383".