Art. 12 
 
                   Interventi agevolativi previsti 
                  dalla legge regionale n. 35/2000 
 
  1. Per l'anno d'imposta 2015,  l'aliquota  ordinaria  dell'IRAP  e'
ridotta nelle misure seguenti: 
  a) di 0,50 punti percentuali per le reti d'impresa e per le imprese
aderenti ad un contratto di rete di impresa di cui all'art. 3,  comma
1, lettera f), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina
degli interventi regionali  in  materia  di  attivita'  produttive  e
competitivita' delle imprese) che si costituiscono ai sensi dell'art.
3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio  2009,
n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei  settori  industriali  in  crisi,
nonche'  disposizioni   in   materia   di   produzione   lattiera   e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  b) di 0,50 punti percentuali per le  imprese  che  sottoscrivono  i
protocolli di insediamento di cui all'art.  5-duodecies  della  legge
regionale n. 35/2000; 
  c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie  imprese  (PMI)
che si insediano ex novo in aree integrate di sviluppo del territorio
regionale e in aree di  crisi  individuate  con  deliberazione  della
Giunta regionale, in aree di crisi  complessa  individuate  ai  sensi
della normativa nazionale, o in  aree  definite  del  tessuto  urbano
interessato nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana. 
  2. Per l'anno d'imposta 2015,  l'aliquota  ordinaria  dell'IRAP  e'
azzerata per le imprese  costituite  nel  2015  in  settori  ad  alta
tecnologia  e   a   medio-alta   tecnologia,   secondo   la   vigente
classificazione ATECO, operanti nei  comparti  dell'industria  e  dei
servizi, specificati con il regolamento di cui all'art. 6,  comma  4,
della legge regionale n. 79/2013. 
  3. L'agevolazione non e'  cumulabile  con  gli  interventi  di  cui
all'art. 25 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  (Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121. 
  4. Col  regolamento  di  cui  all'art.  6,  comma  4,  della  legge
regionale n. 79/2013  sono  individuati  i  termini  e  le  modalita'
applicative per l'accesso alle misure di beneficio  fiscale,  nonche'
le modalita' relative alla verifica,  controllo  e  monitoraggio  sui
soggetti beneficiari.