Art. 11 Strutture ricettive all'aria aperta 1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalita' al pubblico in aree idonee, delimitate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni, sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. 2. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in: a) villaggi turistici; b) campeggi. 3. Per quanto non previsto dal presente Capo le strutture ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla disciplina delle strutture alberghiere, in quanto applicabili. 4. Le disposizioni attuative possono disciplinare, in deroga a quanto previsto per le tipologie di strutture ricettive di cui al presente Capo, le caratteristiche, le dotazioni e i servizi che devono possedere le strutture ricettive all'aria aperta localizzate all'interno dei parchi divertimento permanenti di cui alla all'art. 1, comma 1, lettera f), per soggiorni non superiori a quattro giorni.