Art. 11 
 
                 Strutture ricettive all'aria aperta 
 
  1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a
gestione unitaria che offrono ospitalita' al pubblico in aree idonee,
delimitate  ed  attrezzate  per  fornire  alloggio  sia  in   proprie
dotazioni, sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di  mezzi  di
pernottamento autonomi e mobili. 
  2. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in: 
    a) villaggi turistici; 
    b) campeggi. 
  3. Per quanto non previsto dal presente Capo le strutture ricettive
all'aria aperta sono assoggettate  alla  disciplina  delle  strutture
alberghiere, in quanto applicabili. 
  4. Le disposizioni attuative  possono  disciplinare,  in  deroga  a
quanto previsto per le tipologie di strutture  ricettive  di  cui  al
presente Capo, le caratteristiche,  le  dotazioni  e  i  servizi  che
devono possedere le strutture ricettive all'aria  aperta  localizzate
all'interno dei parchi divertimento permanenti di cui  alla  all'art.
1, comma 1, lettera f), per soggiorni non superiori a quattro giorni.