Art. 12 Villaggi turistici 1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalita' in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unita' abitative di cui all'art. 14, comma 1, lettere a), b) e c) inserite in piazzole. 2. Nei villaggi turistici e' garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole puo' essere consentita la destinazione a campeggio o l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 3, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.