Art. 13 
 
                              Campeggi 
 
  1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta  e
il soggiorno di turisti provvisti di  tende,  caravan,  eventualmente
dotati di preingressi in PVC, e autocaravan che  siano  trasportabili
dal turista  per  via  ordinaria  senza  necessita'  di  ricorrere  a
trasporto eccezionale. 
  2. Nei campeggi e' garantita la presenza di piazzole  destinate  ai
mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero
complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota  di  piazzole
puo' essere  consentita  la  destinazione  a  villaggio  turistico  o
l'occupazione in modo stanziale,  di  cui  al  comma  3,  nel  limite
massimo, per quest'ultima tipologia, del  30  per  cento  del  numero
complessivo delle piazzole stesse. 
  3. Ai sensi della  presente  legge  per  occupazione  stanziale  si
intende  l'occupazione  delle  piazzole  nelle  strutture   ricettive
all'aria aperta con allestimenti aventi  le  caratteristiche  di  cui
all'art. 14, comma 1, lettere b) e c). Tale  occupazione,  di  durata
temporanea, e' consentita per periodi di durata massima non superiore
al periodo di apertura, nel corso dell'anno solare,  della  struttura
ricettiva eventualmente rinnovabili. L'occupazione  e'  consentita  a
fronte di corrispettivi  forfettari,  a  prescindere  dalla  continua
effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale
relativo all'occupazione, gli allestimenti devono  essere  rimossi  a
cura del cliente.