Art. 13 Campeggi 1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessita' di ricorrere a trasporto eccezionale. 2. Nei campeggi e' garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole puo' essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l'occupazione in modo stanziale, di cui al comma 3, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. 3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l'occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all'aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 14, comma 1, lettere b) e c). Tale occupazione, di durata temporanea, e' consentita per periodi di durata massima non superiore al periodo di apertura, nel corso dell'anno solare, della struttura ricettiva eventualmente rinnovabili. L'occupazione e' consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.