Art. 14 Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi 1. Le unita' abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 12 e 13, possono consistere in: a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico; b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale; c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole occupate in modo stanziale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, o nelle piazzole di tipo villaggio turistico. 2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), non sono soggetti a titolo edilizio. 3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi e' soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole e dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.