Art. 15 Divieti 1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta disciplinati dal presente Capo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 3, e' vietato: a) il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a); b) la vendita delle piazzole e l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati; c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unita' abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operator.