Art. 15 
 
                               Divieti 
 
  1.  Nei  complessi  ricettivi  all'aria  aperta  disciplinati   dal
presente Capo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma  3,
e' vietato: 
    a) il mutamento della destinazione d'uso  dei  manufatti  di  cui
all'art. 14, comma 1, lettera a); 
    b) la vendita delle piazzole e l'affitto delle stesse per periodi
pluriennali o indeterminati; 
    c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in  alcun
modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell'offerta  al
pubblico. Non costituisce limitazione  dell'offerta  al  pubblico  la
concessione in uso di piazzole o di  unita'  abitative,  per  periodi
contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operator.