Art. 31 Compensazione fiscale e rimodulazione mutui 1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione per un importo stimato in 300.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, nonche' della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti stimati in 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, gli importi complessivi di 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, di 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 sono accantonati in ciascun esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati. 2. Le economie derivanti dal minore esborso in linea capitale negli anni 2015 e 2016, conseguente alla rinegoziazione di cui al comma 1 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, sono destinate alla copertura parziale del debito in essere (U.P.B. 4.2.3.9.1). 3. Le riduzioni di spesa di cui al comma l sono ripristinate, in misura proporzionale, al perfezionamento delle intese con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Cassa depositi e prestiti. 4. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 3. 5. L'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e' abrogato.