Art. 31 
 
             Compensazione fiscale e rimodulazione mutui 
 
  1. Nelle more della definizione dell'accordo per il  riconoscimento
da parte dello Stato alla Regione delle ritenute  sui  redditi  delle
persone fisiche che hanno  residenza  fiscale  nel  territorio  della
Regione per un importo  stimato  in  300.000  migliaia  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di euro per  ciascuno
degli esercizi finanziari 2016 e 2017, nonche'  della  moratoria  dei
piani di ammortamento  dei  mutui  contratti  con  Cassa  depositi  e
prestiti stimati in 150.000  migliaia  di  euro  per  ciascuno  degli
esercizi finanziari 2015 e 2016, gli importi complessivi  di  450.000
migliaia  di  euro  per  l'esercizio  finanziario  2015,  di  400.000
migliaia di euro  per  l'esercizio  finanziario  2016  e  di  250.000
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 sono accantonati in
ciascun esercizio finanziario  in  un  apposito  fondo  in  cui  sono
iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di
spesa riepilogate  nell'Allegato  2  per  gli  importi  nello  stesso
indicati. 
  2. Le economie derivanti dal minore esborso in linea capitale negli
anni 2015 e 2016, conseguente alla rinegoziazione di cui al  comma  1
dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, sono  destinate
alla copertura parziale del debito in essere (U.P.B. 4.2.3.9.1). 
  3. Le riduzioni di spesa di cui al comma l  sono  ripristinate,  in
misura  proporzionale,  al  perfezionamento  delle  intese   con   il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  Cassa  depositi  e
prestiti. 
  4.  Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'   autorizzato   ad
effettuare le variazioni di  bilancio  discendenti  dall'applicazione
dei commi 1 e 3. 5. L'articolo 15 della legge  regionale  13  gennaio
2015, n. 3 e' abrogato.