Art. 37 
 
              Interventi in materia di enti cooperativi 
 
  1. All'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991,  n.  36  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: a) al comma 1, dopo  le  parole  "numero  dei  soci"  sono
aggiunte le seguenti parole ", al fatturato"; 
  b) il comma 3 e' abrogato; 
  c) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
  "7. Ferme restando le competenze dell'Assessorato  regionale  delle
attivita' produttive, le cooperative non aderenti  alle  associazioni
di rappresentanza del movimento cooperativo  legalmente  riconosciute
sono sottoposte a revisione ordinaria da  parte  delle  articolazioni
organizzative regionali delle medesime associazioni,  sulla  base  di
appositi elenchi forniti dall'Assessorato regionale  delle  attivita'
produttive, nel rispetto dei criteri  di  rappresentativita'  di  cui
all'articolo 57, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.
17. Ciascuna associazione e' tenuta a svolgere un numero di attivita'
revisionali non inferiore al 90% del totale delle cooperative ad essa
affidate per la revisione. 
  7-bis. Le cooperative di cui al comma 7 versano  il  contributo  di
cui  al  comma  1  in  misura  pari  all'80%  alle  associazioni   di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute  che
effettuano la revisione ed in misura pari al 20% in apposito capitolo
di entrata del bilancio della Regione. 
  7-ter. Le associazioni di rappresentanza del movimento  cooperativo
legalmente riconosciute che effettuano la  revisione  sono  tenute  a
trasmettere all'Assessorato  delle  attivita'  produttive,  in  forma
digitale, i  risultati  delle  attivita'  espletate,  allo  scopo  di
costituire una banca dati sulle cooperative siciliane  da  utilizzare
per finalita' istituzionali nell'ambito di protocolli di legalita'.".