Art. 44 
 
Aiuti  alle  associazioni  allevatori  per  la   tenuta   dei   libri
                             genealogici 
 
  1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla  tenuta  dei  libri
genealogici   e   per   l'attuazione   dei   controlli    funzionali,
l'Assessorato regionale dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e
della pesca  mediterranea  e'  autorizzato  a  concedere  aiuti  alle
associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e
aderenti all'associazione italiana allevatori di cui all'articolo  3,
comma  2,  della  legge  15  gennaio  1991,  n.  30,  in  conformita'
all'articolo 27 del regolamento (CE) n.  702/2014  della  Commissione
del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il  mercato  interno,
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e  che  abroga  il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 
  2. Possono essere concessi, nei limiti  stabiliti  dalla  normativa
nazionale ed europea in materia: a) aiuti  fino  al  100%  dei  costi
amministrativi inerenti alla costituzione e  alla  tenuta  dei  libri
genealogici; 
  b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione
della qualita' genetica o della resa del bestiame,  effettuati  da  o
per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti dal proprietario del
bestiame e i controlli di routine sulla qualita' del latte. 
  3. Gli aiuti sono erogati in  natura  e  non  comportano  pagamenti
diretti ai beneficiari. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB
10.2.1.3.2 - capitolo 144111).