Art. 14 Misure di promozione 1. La Provincia considera la partecipazione alla vita lavorativa delle persone con disabilita' un diritto fondamentale e, allo scopo di integrare la normativa statale e comunitaria in materia, attua le seguenti misure: a) iniziative di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro sul tema del lavoro e dell'occupazione lavorativa di persone con disabilita'; b) realizzazione e finanziamento di studi e ricerche nonche' sperimentazione di nuove forme di occupazione lavorativa e lavoro; c) agevolazione del passaggio dalla scuola e dalla formazione professionale al mondo del lavoro, nonche' del reintegro in caso di disoccupazione, mediante offerte di consulenza ed assistenza incentrate sulla persona; d) svolgimento di progetti d'inserimento o di reinserimento lavorativo che includono consulenza e accompagnamento sociopedagogico. I progetti sono finalizzati all'acquisizione di adeguate competenze sociali e abilita' lavorative. Essi hanno, di regola, una durata massima di cinque anni, anche con l'obiettivo di favorire l'assunzione da parte dei datori di lavoro a conclusione del progetto. I progetti sono avviati sulla base di un parere dei servizi sanitari competenti; e) collaborazione e scambio di informazioni tra i servizi competenti, per facilitare i passaggi tra il sistema educativo, il mondo dell'occupazione e del lavoro.