Art. 14 
 
                        Misure di promozione 
 
  1. La Provincia considera la partecipazione  alla  vita  lavorativa
delle persone con disabilita' un diritto fondamentale e,  allo  scopo
di integrare la normativa statale e comunitaria in materia, attua  le
seguenti misure: 
    a) iniziative di sensibilizzazione rivolte ai  datori  di  lavoro
sul tema del lavoro e  dell'occupazione  lavorativa  di  persone  con
disabilita'; 
    b) realizzazione e finanziamento  di  studi  e  ricerche  nonche'
sperimentazione di nuove forme di occupazione lavorativa e lavoro; 
    c) agevolazione del passaggio dalla  scuola  e  dalla  formazione
professionale al mondo del lavoro, nonche' del reintegro in  caso  di
disoccupazione,  mediante  offerte  di   consulenza   ed   assistenza
incentrate sulla persona; 
    d) svolgimento  di  progetti  d'inserimento  o  di  reinserimento
lavorativo    che    includono    consulenza    e     accompagnamento
sociopedagogico. I  progetti  sono  finalizzati  all'acquisizione  di
adeguate competenze sociali e abilita'  lavorative.  Essi  hanno,  di
regola, una durata massima di cinque anni, anche con  l'obiettivo  di
favorire l'assunzione da parte dei datori di lavoro a conclusione del
progetto. I progetti sono avviati sulla base di un parere dei servizi
sanitari competenti; 
    e)  collaborazione  e  scambio  di  informazioni  tra  i  servizi
competenti, per facilitare i passaggi tra il  sistema  educativo,  il
mondo dell'occupazione e del lavoro.