Art. 15 
 
                       Integrazione lavorativa 
 
  1. Per favorire l'assunzione con contratto di lavoro dipendente  di
persone con disabilita' ai sensi della normativa statale vigente sono
previsti i seguenti interventi: 
    a) contributi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone con
disabilita'; 
    b) contributi per l'adattamento del posto di  lavoro  ai  bisogni
della persona con  disabilita'  e  per  l'acquisto  delle  necessarie
attrezzature per il lavoro; questi  contributi  vengono  concessi  ai
datori di lavoro per i maggiori costi sostenuti; 
    c) sostegno, accompagnamento e consulenza ai  datori  di  lavoro,
alle persone assunte e a chi opera nello stesso ambiente  di  lavoro;
cio' avviene tramite metodi di job  coaching  e  di  assistenza  alla
persona sul posto di lavoro; 
    d) promozione del lavoro  delle  persone  con  disabilita'  nelle
cooperative   sociali   di   inserimento    lavorativo,    attraverso
l'affidamento   diretto   di   forniture   e   servizi,    attraverso
l'introduzione di clausole sociali negli appalti di lavori, forniture
o servizi e attraverso la concessione di contributi. 
  2. In considerazione degli interessi e delle capacita' e tenendo il
piu' possibile conto dei desideri e delle aspettative  della  persona
con  disabilita',  nonche'  sulla  base  del   parere   dei   servizi
specialistici, le si propone un contratto di lavoro dipendente o,  in
alternativa, l'accesso ad un altro servizio.