Art. 15 Integrazione lavorativa 1. Per favorire l'assunzione con contratto di lavoro dipendente di persone con disabilita' ai sensi della normativa statale vigente sono previsti i seguenti interventi: a) contributi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone con disabilita'; b) contributi per l'adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilita' e per l'acquisto delle necessarie attrezzature per il lavoro; questi contributi vengono concessi ai datori di lavoro per i maggiori costi sostenuti; c) sostegno, accompagnamento e consulenza ai datori di lavoro, alle persone assunte e a chi opera nello stesso ambiente di lavoro; cio' avviene tramite metodi di job coaching e di assistenza alla persona sul posto di lavoro; d) promozione del lavoro delle persone con disabilita' nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo, attraverso l'affidamento diretto di forniture e servizi, attraverso l'introduzione di clausole sociali negli appalti di lavori, forniture o servizi e attraverso la concessione di contributi. 2. In considerazione degli interessi e delle capacita' e tenendo il piu' possibile conto dei desideri e delle aspettative della persona con disabilita', nonche' sulla base del parere dei servizi specialistici, le si propone un contratto di lavoro dipendente o, in alternativa, l'accesso ad un altro servizio.