Art. 16 Occupazione lavorativa 1. Per assicurare a tutte le persone con disabilita' la partecipazione alla vita lavorativa, tenuto conto dei loro interessi e delle loro capacita', e sempre con l'obiettivo della riabilitazione lavorativa ai fini dell'assunzione sul mercato del lavoro, i servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, offrono le seguenti opportunita': a) convenzioni individuali con aziende private ed enti pubblici, associazioni e cooperative sociali; b) apposite strutture che si occupano della produzione di beni e della fornitura di servizi, finalizzate anche alla riabilitazione lavorativa; c) prestazioni all'esterno delle strutture di cui alla lettera b), su incarico di terzi. 2. Per le attivita' di cui al comma 1, le persone con disabilita' ricevono accompagnamento e sostegno sociopedagogico, nonche' assistenza; alle persone che operano nello stesso ambiente di lavoro e' fornita la necessaria consulenza. 3. I beni prodotti nelle strutture di cui al comma 1, lettera b), non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio per l'alienazione al minuto o all'ingrosso. Tali strutture sono altresi' autorizzate a svolgere lavori e servizi su incarico di terzi.