Art. 16 
 
                       Occupazione lavorativa 
 
  1.  Per  assicurare  a  tutte  le  persone   con   disabilita'   la
partecipazione alla vita lavorativa, tenuto conto dei loro  interessi
e delle loro capacita', e sempre con l'obiettivo della riabilitazione
lavorativa ai fini dell'assunzione sul mercato del lavoro, i  servizi
sociali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991,
n. 13, offrono le seguenti opportunita': 
    a) convenzioni individuali con aziende private ed enti  pubblici,
associazioni e cooperative sociali; 
    b) apposite strutture che si occupano della produzione di beni  e
della fornitura di servizi,  finalizzate  anche  alla  riabilitazione
lavorativa; 
    c) prestazioni all'esterno delle strutture di  cui  alla  lettera
b), su incarico di terzi. 
  2. Per le attivita' di cui al comma 1, le persone  con  disabilita'
ricevono  accompagnamento   e   sostegno   sociopedagogico,   nonche'
assistenza; alle persone che operano nello stesso ambiente di  lavoro
e' fornita la necessaria consulenza. 
  3. I beni prodotti nelle strutture di cui al comma 1,  lettera  b),
non necessitano di autorizzazioni  amministrative  al  commercio  per
l'alienazione al minuto o all'ingrosso. Tali strutture sono  altresi'
autorizzate a svolgere lavori e servizi su incarico di terzi.